Sentenza della CGUE sulla produzione di canapa CBD in ambienti chiusi

Il 4 ottobre 2024 la CGUE ha pronunciato la tanto attesa sentenza C-793/22, Biohemp Concept SRL, relativa al diniego dell’autorizzazione alla coltivazione di canapa in idroponica in ambienti chiusi.

I fatti

  • Biohemp Concept ha chiesto l’autorizzazione a coltivare canapa su una superficie complessiva di 0,54 ettari, comprendente un edificio utilizzato come spazio protetto per la coltivazione.
  • L’autorità agricola ha concesso l’autorizzazione per 0,50 ettari, ma l’ha negata per i restanti 0,04 ettari, sostenendo che tale superficie non fosse un terreno agricolo bensì una costruzione non conforme ai requisiti di legge nazionali.
  • Biohemp Concept ha impugnato la decisione, sostenendo che l’edificio era effettivamente utilizzato per la coltivazione e che l’interpretazione della nozione di «superficie agricola» era eccessivamente restrittiva.

La questione pregiudiziale

Il giudice nazionale ha chiesto alla CGUE se i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e n. 1308/2013, nonché l’articolo 38 del TFUE, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale che vieta la coltivazione della canapa (Cannabis sativa) in idroponica in ambienti chiusi.

La decisione della CGUE

  • La CGUE ha riconosciuto che la canapa rientra nell’organizzazione comune dei mercati (OCM) istituita dal regolamento n. 1308/2013 e che non esiste alcuna esclusione espressa dei sistemi idroponici in ambienti chiusi.
  • Un divieto nazionale potrebbe incidere sull’accesso degli agricoltori al mercato e sul corretto funzionamento dell’OCM, salvo che sia giustificato da un obiettivo legittimo, come la tutela della salute pubblica.

La tutela della salute pubblica

  • La CGUE ha ammesso che la tutela della salute pubblica è un obiettivo legittimo idoneo a giustificare restrizioni.
  • Il divieto deve essere idoneo a garantire tale obiettivo e proporzionato, senza andare oltre quanto necessario, tenuto conto degli obiettivi della politica agricola comune (PAC) e del funzionamento dell’OCM.

Il ruolo del giudice nazionale

  • Spetta al giudice nazionale valutare se il divieto sia applicato in modo coerente e sistematico e se esistano misure meno restrittive che consentano di raggiungere lo stesso obiettivo di salute pubblica.
  • Esso deve inoltre verificare se il controllo del tenore di THC delle piante possa costituire un’alternativa efficace a un divieto totale.

Conclusione

La CGUE ha concluso che il diritto dell’Unione non osta a un divieto nazionale di coltivazione della canapa in idroponica in ambienti chiusi, a condizione che:

  • il divieto sia idoneo a garantire l’obiettivo di tutela della salute pubblica;
  • non vada oltre quanto necessario per raggiungere tale obiettivo, tenuto conto degli obiettivi della PAC e del corretto funzionamento dell’OCM.

Conseguenze

  • Gli Stati membri possono limitare la coltivazione della canapa in idroponica se tali restrizioni sono giustificate e proporzionate rispetto alla tutela della salute pubblica.
  • Gli agricoltori e le imprese che intendono coltivare canapa in tali condizioni devono prestare attenzione alla normativa nazionale e alle eventuali giustificazioni fondate sulla salute pubblica.

La distinzione tra produzione e commercializzazione della canapa e del CBD nell’Unione europea

Analisi comparata delle sentenze della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) sulla canapa ricca di CBD

Dopo questa nuova sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea nella causa Biohemp Concept SRL, incentrata sulla produzione di canapa, la confrontiamo con la fondamentale sentenza pronunciata nella causa Kanavape, incentrata sulla commercializzazione.

Contesto normativo e giurisprudenziale

La canapa (Cannabis sativa L.) e i suoi derivati, in particolare il cannabidiolo (CBD), hanno suscitato un acceso dibattito giuridico nell’Unione europea (UE). Con due sentenze, la Corte di giustizia dell’UE (CGUE) ha chiarito aspetti essenziali su ciò che gli Stati membri possono e non possono fare in materia di produzione e commercializzazione di tali prodotti.

Sentenza C-793/22: Biohemp Concept SRL

Causa: Biohemp Concept SRL ha chiesto in Romania l’autorizzazione a coltivare canapa in un ambiente chiuso in idroponica.

Decisione: Le autorità rumene hanno negato l’autorizzazione per la coltivazione in ambiente chiuso, sostenendo che non si trattasse di un «terreno agricolo» e invocando il timore di un possibile aumento del tenore di THC.

Analisi della CGUE: La Corte ha ritenuto che la coltivazione in ambiente chiuso con sistemi idroponici possa essere qualificata come «superficie agricola» ai sensi del regolamento n. 1307/2013. Ha tuttavia riconosciuto che gli Stati membri possono limitare la produzione per motivi di salute pubblica, purché tali restrizioni siano proporzionate e necessarie.

Sentenza C-663/18: B. S. e C. A. (Kanavape)

Causa: B. S. e C. A. sono stati perseguiti in Francia per aver commercializzato una sigaretta elettronica (Kanavape) contenente CBD estratto dall’intera pianta di canapa.

Decisione: La normativa francese vietava la commercializzazione di prodotti ottenuti da parti della canapa diverse dalle fibre e dai semi.

Analisi della CGUE: La Corte ha stabilito che il CBD estratto dall’intera pianta di canapa non può essere considerato uno stupefacente e che il divieto francese costituiva una restrizione ingiustificata alla libera circolazione delle merci ai sensi degli articoli 34 e 36 del TFUE.

Distinzione chiave: produzione o commercializzazione

I limiti alla produzione

Gli Stati membri possono limitare la produzione di canapa e dei suoi derivati a determinate condizioni:

  • Tutela della salute pubblica: gli Stati possono limitare la produzione in presenza di legittime preoccupazioni di salute pubblica, come il rischio che determinate tecniche di coltivazione portino il THC a superare i limiti di legge.
  • Proporzionalità e necessità: qualsiasi restrizione deve essere proporzionata e necessaria. Deve basarsi su dati scientifici che dimostrino un rischio reale, e non su semplici supposizioni o ipotesi.
  • Esempio della sentenza C-793/22: la Romania ha vietato la coltivazione in ambiente chiuso con sistemi idroponici per timore di un aumento del THC. La CGUE ha riconosciuto che gli Stati possono imporre tali restrizioni, ma devono dimostrare che sono necessarie e proporzionate.

L’impossibilità di limitare la commercializzazione

Gli Stati membri non possono limitare la commercializzazione del CBD e delle infiorescenze prive di THC e contenenti CBD quando:

  • Non si tratta di stupefacenti: la CGUE ha stabilito che il CBD non è uno stupefacente, poiché non ha effetti psicotropi né effetti nocivi sulla salute umana secondo le attuali conoscenze scientifiche.
  • Libera circolazione delle merci: il divieto di commercializzare CBD legalmente prodotto in un altro Stato membro costituisce una restrizione alla libera circolazione delle merci, contraria agli articoli 34 e 36 del TFUE.
  • Assenza di una valida giustificazione: gli Stati non possono giustificare un simile divieto con la tutela della salute pubblica se non sono in grado di dimostrare un rischio reale e concreto legato al CBD.
  • Esempio della sentenza C-663/18: il divieto francese di commercializzare il CBD estratto dall’intera pianta è stato ritenuto ingiustificato. La Corte ha sottolineato che, non essendo il CBD uno stupefacente, il suo divieto non poteva fondarsi sulla tutela della salute pubblica in assenza di elementi concreti.

Conseguenze per gli Stati membri

Che cosa possono fare gli Stati dell’Unione europea in materia di canapa CBD

  • Regolamentare i metodi di produzione: imporre requisiti e controlli sui metodi di coltivazione, in particolare in presenza di potenziali rischi legati al tenore di THC.
  • Adottare misure proporzionate: attuare misure necessarie e proporzionate per tutelare la salute pubblica, fondate su dati scientifici solidi.

Che cosa non possono fare gli Stati dell’Unione europea in materia di canapa CBD

  • Vietare la commercializzazione di CBD legale: non possono vietare la commercializzazione del CBD e delle infiorescenze prive di THC e contenenti CBD legalmente prodotti in un altro Stato membro.
  • Considerare il CBD uno stupefacente senza fondamento scientifico: non possono classificare il CBD come stupefacente senza dati scientifici a sostegno.
  • Imporre restrizioni ingiustificate: non possono adottare misure che limitino la libera circolazione delle merci senza una valida giustificazione e senza rispettare il principio di proporzionalità.

Analisi delle infiorescenze prive di THC e contenenti CBD

Secondo la giurisprudenza della CGUE, le infiorescenze di canapa che non contengono THC (o lo contengono in livelli troppo bassi per produrre un effetto stupefacente) ma contengono CBD:

  • Non possono essere considerate stupefacenti: secondo la CGUE, tali infiorescenze non possono essere classificate come stupefacenti, in assenza di effetti psicotropi.
  • Beneficiano della libera circolazione: la loro commercializzazione deve essere consentita nel mercato interno dell’UE, purché rispettino la normativa europea.
  • Non possono essere oggetto di restrizioni nazionali ingiustificate: qualsiasi tentativo di uno Stato membro di vietarne la commercializzazione senza una solida base scientifica e senza dimostrare un rischio reale per la salute pubblica sarebbe contrario al diritto dell’UE.

Conclusioni

Le sentenze della CGUE nelle cause C-793/22 e C-663/18 costituiscono precedenti importanti:

  • Distinzione fondamentale: esiste una chiara distinzione tra la produzione e la commercializzazione della canapa e dei suoi derivati. Gli Stati possono limitare la produzione a determinate condizioni, ma non possono vietare la commercializzazione di prodotti legali come il CBD e le infiorescenze prive di THC.
  • Rispetto del diritto dell’UE: gli Stati membri devono assicurarsi che la propria normativa nazionale sia conforme al diritto dell’UE, in particolare in materia di libera circolazione delle merci.
  • Tutela della salute pubblica: sebbene la salute pubblica sia una priorità, le misure adottate devono essere proporzionate, necessarie e fondate su dati scientifici concreti.

Raccomandazioni per gli operatori del settore

È essenziale che produttori e commercianti seguano la normativa europea, la posizione delle autorità nazionali dei diversi Stati e l’interpretazione della CGUE.

In caso di restrizioni ingiustificate, è possibile adire i giudici nazionali e, in ultima istanza, la CGUE per far valere i diritti conferiti dal diritto dell’UE.

In sintesi, secondo la giurisprudenza della CGUE, il CBD e le infiorescenze prive di THC (o con THC residuo) contenenti CBD non possono essere considerati stupefacenti.

Sebbene gli Stati membri dispongano di un certo margine per regolamentare la produzione per motivi di salute pubblica, non possono vietare la commercializzazione di questi prodotti senza una giustificazione valida e proporzionata. La libera circolazione delle merci è un principio fondamentale che deve essere rispettato, al fine di garantire un mercato interno coerente e armonizzato.

Autore: Bernardo Soriano – S&F Abogados

 

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