Sentenza della Corte suprema spagnola sul CBD e le infiorescenze di canapa

Sentenza STS 301/2026 sulle infiorescenze di canapa e il CBD: perché non è la fine del settore e dove attaccare il ragionamento della Corte suprema spagnola

Una sentenza importante, ma non l’apocalisse del CBD

La sentenza della Corte suprema spagnola (Tribunal Supremo) 301/2026 del 23 aprile ha suscitato forte preoccupazione nel settore della canapa, del CBD e delle infiorescenze non psicoattive. Alcune letture la presentano come la fine definitiva di questo tipo di prodotti in Spagna. È opportuno essere prudenti.

La sentenza è importante, senza alcun dubbio. Proviene dalla sezione penale della Corte suprema e condanna per un reato contro la salute pubblica in un caso di commercializzazione di prodotti derivati dalla cannabis presentati sotto forma di sigarette, sigarilli, cime e bustine, contenenti CBD e THC in percentuali comprese, secondo le analisi, tra lo 0,3 % e lo 0,7 % di THC.

Ma non si tratta di una legge. Non si tratta di una sentenza dell’assemblea plenaria della Corte suprema. Non si tratta di una decisione della Corte di giustizia dell’Unione europea. E, soprattutto, non si tratta di una sentenza incontestabile sul piano tecnico, giuridico o scientifico.

La sentenza va presa sul serio, ma non come una chiusura definitiva del dibattito.

La questione centrale non è se lo Stato possa regolamentare le infiorescenze di canapa, il CBD o i prodotti derivati dalla cannabis. La questione è un’altra: si può utilizzare il diritto penale per considerare automaticamente stupefacenti prodotti ricchi di CBD e poveri di THC senza dimostrarne correttamente la reale psicoattività?

A nostro avviso, la risposta deve essere negativa.

Che cosa fa realmente la Corte suprema

La sentenza non si limita a dire che qualsiasi infiorescenza di cannabis è una droga. Il suo ragionamento è un po’ più articolato. La Corte suprema combina diversi elementi:

  • I prodotti provenivano dalla cannabis.
  • Erano presentati sotto forma di sigarette, sigarilli, cime o bustine.
  • Contenevano THC.
  • Erano destinati al consumo.
  • Erano venduti dietro corrispettivo in denaro.
  • Non esisteva alcuna autorizzazione dell’AEMPS.
  • La quantità totale di THC contenuta nel lotto superava il riferimento di 10 mg considerato dose minima psicoattiva (secondo il rapporto dell’Istituto nazionale di tossicologia del 2001).

Il problema non è che questi elementi siano privi di rilevanza. Possono evidentemente contare. Il problema è che la Corte li utilizza in modo cumulativo per costruire una sorta di presunzione di natura stupefacente.

In altre parole, invece di chiedersi se un’unità reale di consumo potesse produrre effetti psicoattivi significativi, la sentenza sposta l’attenzione su altri indizi: l’aspetto vegetale, il formato da fumare, la presenza analitica di THC e la quantità totale sequestrata.

È questo il vero punto debole della decisione.

L’errore principale: confondere indizi con la prova di una psicoattività reale

L’articolo 368 del Codice penale spagnolo non punisce la commercializzazione di qualsiasi prodotto vegetale. Punisce la coltivazione, l’elaborazione, il traffico o l’agevolazione del consumo illegale di droghe tossiche, sostanze stupefacenti o psicotrope.

Per condannare, quindi, non basta provare che un prodotto proviene dalla Cannabis sativa L. Né basta che abbia la forma di una cima o che contenga un po’ di THC. Ciò che conta è che il prodotto sia realmente uno stupefacente idoneo a ledere la salute pubblica.

Per dirla in modo semplice:

Non basta provare che c’è cannabis. Bisogna provare che quella cannabis agisce come una droga.

La sentenza sembra invece abbassare questo standard. Non dimostra in modo sufficiente che ogni unità di consumo avesse una capacità reale di produrre effetti psicoattivi. Al suo posto, somma indizi periferici e conclude per la rilevanza penale. È proprio questo salto che va contestato.

L’influenza della posizione dell’AEMPS: l’infiorescenza controllata perché è un’infiorescenza

Anche se la sentenza non condanna unicamente perché il prodotto è un’infiorescenza, sembra riprendere in parte la posizione restrittiva sostenuta dall’Agenzia spagnola dei medicinali e dei prodotti sanitari.

Questa posizione sostiene, in sostanza, che le sommità fiorite di cannabis sono controllate in virtù della loro inclusione nella Convenzione unica del 1961, indipendentemente dal loro reale contenuto di THC. È stata difesa pubblicamente in numerose sedi e ripresa in documenti di istituzioni come la procura antidroga o il Ministero dell’Agricoltura; un mantra molto ripetuto ma profondamente non scientifico e contrario alla posizione della Corte di giustizia dell’Unione europea.

In altre parole: se è un’infiorescenza di cannabis, sarebbe controllata.

Questo approccio è molto problematico quando si applica a prodotti di canapa ricchi di CBD e poveri di THC, perché fa della forma botanica del prodotto un elemento quasi decisivo, mentre l’essenziale dovrebbe essere la sua composizione e il suo effetto.

L’analogia è semplice: un bicchiere non ubriaca perché ha la forma di un bicchiere. Ubriaca se contiene alcol. Se contiene acqua, non ha alcun senso trattarlo come vino. Lo stesso vale per le infiorescenze di canapa. Un’infiorescenza non dovrebbe essere considerata una droga per il suo aspetto vegetale, ma per la sua capacità reale di produrre effetti stupefacenti.

La sentenza della Corte suprema non afferma in modo così grossolano che ogni infiorescenza è una droga, ma citando e riprendendo in parte la posizione amministrativa restrittiva si avvicina pericolosamente a questa logica.

L’interpretazione isolata della Convenzione del 1961

Un altro punto debole è il modo in cui viene interpretata la Convenzione unica del 1961.

La Convenzione include la cannabis nel sistema internazionale di controllo e definisce la cannabis facendo riferimento alle sommità fiorite o fruttifere della pianta. Ma questa Convenzione non può essere interpretata in modo isolato, letterale e puramente botanico.

Va letta insieme alla Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, che controlla il THC in quanto principio attivo psicoattivo della cannabis. La finalità del sistema internazionale di controllo non è vietare forme vegetali innocue, ma controllare sostanze dotate di capacità psicoattiva e che presentano un rischio per la salute pubblica.

La domanda, quindi, non può essere soltanto: Si tratta di un’infiorescenza di cannabis?

La domanda corretta dovrebbe essere: Contiene THC in quantità e in forma sufficienti a produrre effetti stupefacenti?

Se a questa domanda non si dà una risposta rigorosa, il diritto penale non dovrebbe intervenire.

La sentenza Kanavape della CGUE: non legalizza le infiorescenze, ma impedisce una lettura automatica

È vero che la sentenza Kanavape della Corte di giustizia dell’Unione europea non riguardava direttamente le infiorescenze di canapa. Riguardava gli estratti di CBD oggetto del procedimento.

Ma ciò non la rende irrilevante. L’importanza di Kanavape risiede nel suo metodo interpretativo. La CGUE ha affermato che la Convenzione del 1961 non può essere interpretata isolatamente, ma congiuntamente alla Convenzione del 1971 e alla luce dell’obiettivo di tutela della salute pubblica.

Per questo, anche se Kanavape non dice che tutte le infiorescenze di CBD sono legali, fornisce un criterio importante:

Un prodotto derivato dalla cannabis non può essere considerato automaticamente uno stupefacente senza analizzarne la composizione, il principio attivo controllato e il rischio reale.

La logica è chiara: se un estratto di cannabis non è automaticamente uno stupefacente per il fatto di essere un estratto, nemmeno un’infiorescenza di canapa dovrebbe essere automaticamente uno stupefacente per il fatto di essere un’infiorescenza.

La Corte suprema cerca di limitare Kanavape al CBD isolato o agli estratti, ma questa lettura riduce eccessivamente la portata del ragionamento europeo.

L’uso problematico del rapporto dell’Istituto nazionale di tossicologia

Uno dei punti più importanti della sentenza è l’uso distorto del rapporto dell’Istituto nazionale di tossicologia del 2001 sulle dosi minime psicoattive.

La Corte assume come riferimento il valore di 10 mg di THC o di dronabinol come dose minima psicoattiva. Ne deduce che la quantità totale di THC presente nel lotto superava ampiamente tale valore.

Ma il rapporto dell’Istituto contiene esso stesso riserve essenziali che la sentenza non pondera correttamente. Sottolinea che è difficile stabilire dosi minime per la cannabis, perché intervengono numerosi fattori: tipo di campione, presentazione, via di somministrazione, assorbimento, modalità di consumo e variabilità tra le persone.

Il rapporto indica inoltre un punto fondamentale: non bisogna confondere le dosi di principio attivo, il delta-9-THC, con la quantità di pianta o di resina sequestrata. Ed è proprio ciò che la sentenza sembra fare.

Il THC totale di un lotto non è la dose reale di consumo

È forse il punto più didattico e più importante.

La Corte sembra ragionare sulla quantità totale di THC presente nell’insieme della merce sequestrata. Tuttavia, il dato rilevante non dovrebbe essere la quantità di THC nell’intero scatolone, ma la quantità che una persona può consumare e assorbire in un’unità reale di consumo.

Prendiamo numeri semplici. Un grammo di infiorescenza all’1 % di THC contiene 10 mg di THC. Per raggiungere nominalmente quei 10 mg, bisognerebbe quindi consumare un intero grammo di infiorescenza all’1 %.

Ebbene, nel caso esaminato, si trattava di prodotti contenenti tra lo 0,3 % e lo 0,7 % di THC. Ciò significa che:

  • 1 grammo allo 0,3 % contiene 3 mg di THC.
  • 1 grammo allo 0,5 % contiene 5 mg di THC.
  • 1 grammo allo 0,7 % contiene 7 mg di THC.
  • 1 grammo all’1 % contiene 10 mg di THC.

E questo senza nemmeno tenere conto della biodisponibilità. Se la quantità effettivamente assorbita per inalazione può collocarsi approssimativamente al di sotto del 20 %, un grammo di infiorescenza allo 0,7 % non apporterebbe 7 mg effettivi, ma una quantità assorbita molto inferiore, di circa 1,4 mg.

La sentenza non dovrebbe quindi basarsi sul fatto che l’intero lotto supera i 10 mg di THC. Dovrebbe analizzare se un’unità reale di consumo potesse raggiungere una dose psicoattiva effettiva. E questa prova non appare sufficientemente sviluppata.

Un’analogia: i sacchi di semi di canapa industriale

La logica della Corte può portare a risultati assurdi.

Immaginiamo un sacco da 25 o 50 chili di semi certificati di canapa industriale. Sono prodotti legali, provenienti da varietà autorizzate nell’Unione europea. Possono contenere quantità infime o residue di cannabinoidi.

Se si somma l’intero lotto, la quantità assoluta di THC potrebbe forse superare i 10 mg. Significa forse che il sacco diventa una droga? Evidentemente no.

Perché l’analisi non si fa sommando tutto ciò che il lotto contiene. Si fa in funzione della concentrazione, dell’uso normale, della destinazione del prodotto e della sua capacità reale di produrre effetti psicoattivi.

Lo stesso vale per le infiorescenze di canapa. Non si può trasformare un intero lotto in droga sommando il THC in modo cumulativo se ogni unità reale di consumo non dimostra una capacità psicoattiva sufficiente.

Un’altra analogia: gli alimenti contenenti tracce di sostanze indesiderate

Al di fuori della cannabis, si osserva la stessa cosa.

Alcuni alimenti possono contenere tracce di metalli pesanti entro i limiti di legge. Se qualcuno acquista 100 chili di legumi, la quantità totale di questi metalli sarà superiore a quella di una singola porzione.

Ma ciò non rende automaticamente il lotto pericoloso o illecito. Ciò che conta è la concentrazione, l’esposizione reale e l’unità normale di consumo. Il rischio non si valuta sommando in astratto tutto il contaminante presente in 100 chili, ma tenendo conto di ciò che una persona può ingerire in condizioni normali.

La stessa logica dovrebbe applicarsi al THC: ciò che conta non è soltanto la quantità di THC nell’intero lotto, ma la quantità che un’unità reale di consumo contiene e rilascia.

L’indice ST/NAR/40: non crea diritto, ma apporta scienza

L’Audiencia Provincial aveva attribuito importanza all’indice di psicoattività del manuale ST/NAR/40 delle Nazioni Unite, che consente di determinare se un campione corrisponde a cannabis di tipo fibra o di tipo droga.

La Corte suprema esclude che tale indice possa da solo decidere la qualificazione penale, in quanto non è recepito nel Codice penale. Questa affermazione può essere in parte condivisa: un manuale tecnico non crea né esclude da solo dei reati. Ma ciò non significa che lo si possa ignorare.

Lo ST/NAR/40 non sostituisce il giudice. Ma apporta un criterio scientifico su una questione essenziale: la sostanza analizzata ha un profilo di cannabis di tipo droga o di tipo fibra?

La Corte respinge l’indice perché non è sancito dalla legge, ma poi utilizza il riferimento dei 10 mg, che nemmeno figura nel Codice penale come regola automatica di qualificazione. Questo doppio standard è difficile da giustificare, tanto più che il protocollo proviene dalle Nazioni Unite, da cui provengono anche le convenzioni sul controllo degli stupefacenti.

Il diritto penale non può supplire all’assenza di una regolamentazione chiara

Il mercato del CBD e delle infiorescenze di canapa ha bisogno di una regolamentazione. È evidente.

Servono regole chiare che fissino i limiti di THC, gli usi autorizzati, l’etichettatura, la tracciabilità, i controlli sanitari, le condizioni di commercializzazione e le responsabilità degli operatori.

Ma l’assenza di regolamentazione non può essere colmata utilizzando il diritto penale come chiavistello. Se il legislatore vuole vietare o limitare determinati prodotti, deve farlo in modo chiaro, espresso e proporzionato.

Ciò che non è ammissibile è che un’attività collocata in una zona grigia normativa venga trasformata in reato attraverso un’interpretazione estensiva della nozione di stupefacente. Il diritto penale deve essere l’ultima risorsa, non il sostituto di una regolamentazione inesistente.

Perché questa sentenza non è la fine del settore

La sentenza STS 301/2026 è importante, ma non chiude il dibattito. Non è una sentenza dell’assemblea plenaria. Non esamina tutti i tipi di prodotti. Non risolve tutte le situazioni possibili. Non trasforma automaticamente ogni infiorescenza di CBD in reato. E il suo ragionamento è contestabile su diversi punti essenziali.

Le sue principali debolezze sono chiare:

  • Trasforma un accumulo di indizi in prova della natura stupefacente.
  • Utilizza in modo discutibile il rapporto dell’Istituto nazionale di tossicologia.
  • Confonde il THC totale del lotto con la dose effettiva di consumo.
  • Riduce la portata di Kanavape.
  • Interpreta in modo rigido la Convenzione del 1961.
  • Relega in secondo piano l’indice ST/NAR/40.
  • Riprende in parte la posizione restrittiva dell’AEMPS sulle infiorescenze.

Più che alla fine del settore, ci troviamo quindi di fronte a una battaglia giuridica aperta.

Un ultimo paradosso: più prodotti, meno controllo

Il grande paradosso di questa sentenza è che può produrre esattamente l’effetto opposto a quello che pretende di evitare.

Se si consolida l’idea che qualsiasi presenza di THC nelle infiorescenze di canapa possa far scattare una risposta penale, il mercato tenderà a spostarsi verso sommità fiorite allo 0 % di THC contenenti cannabinoidi non controllati a livello internazionale, molti dei quali psicoattivi, meno studiati scientificamente, meno tracciabili e soggetti a un quadro di controllo ancora più incerto.

In altre parole, invece di favorire una regolamentazione chiara, proporzionata e fondata su criteri oggettivi di psicoattività, si spinge il settore verso formule sempre più artificiali per sfuggire a un’interpretazione penale estensiva. Il risultato può essere meno certezza del diritto, meno controllo sanitario, più insicurezza per consumatori e operatori e uno scollamento crescente tra la realtà del mercato e la risposta delle istituzioni.

Anche qui l’assurdità è evidente: una sentenza che pretende di rafforzare la tutela della salute pubblica può finire per incoraggiare prodotti più difficili da controllare, analizzare e regolamentare.

Il rigore di fronte all’allarmismo

La sentenza va studiata e presa sul serio. Ma non deve essere presentata come l’apocalisse del CBD o delle infiorescenze di canapa.

Il vero dibattito non è se la cannabis psicoattiva possa essere oggetto di azione penale. Evidentemente sì. Il dibattito è se prodotti ricchi di CBD, poveri di THC e la cui psicoattività non è dimostrata possano essere trattati penalmente come droghe per accumulo di indizi.

Da un punto di vista garantista, scientifico ed europeo, la risposta dovrebbe essere negativa.

Un’infiorescenza non è una droga perché è un’infiorescenza. Un lotto non è psicoattivo perché supera i 10 mg di THC una volta sommato tutto. E il diritto penale non può servire a supplire all’assenza di una regolamentazione coerente della canapa e del CBD.

Non basta che ci sia un’infiorescenza. Non basta che ci sia un po’ di THC. Non basta che il prodotto si possa fumare. Non basta sommare tutto il THC di un lotto.

Per condannare penalmente, bisogna provare che il prodotto concreto, in un’unità reale di consumo, sia sufficientemente idoneo a produrre effetti stupefacenti e a ledere la salute pubblica.

Questo è il dibattito di fondo. Il settore non ha bisogno di allarmismo. Ha bisogno di una regolamentazione chiara, di un’analisi tecnica seria e di una difesa giuridica rigorosa.

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