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È stata approvata l’eliminazione della cannabis dalla tabella IV della Convenzione del 1961, che raggruppa le sostanze più pericolose, che creano dipendenza e prive di potenziale terapeutico.
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I preparati a base di cannabidiolo (CBD) restano in una situazione di incertezza giuridica, poiché potrebbero in qualsiasi momento essere sottoposti a controllo.
Dopo due anni di attesa, di riunioni tra Stati, di rapporti tecnici, di negoziati multilaterali, di pressioni delle lobby, di burocrazia europea e di dibattiti interni, è arrivato il tanto atteso giorno: le raccomandazioni dell’ Organizzazione mondiale della sanità sono state finalmente votate dalla Commissione stupefacenti a Vienna, l’organo direttivo delle Nazioni Unite in materia di politiche sulle droghe. Il 2 dicembre 2020 resterà senza dubbio una giornata storica, che deve segnare l’inizio della fine del proibizionismo sulla cannabis medica. Eppure, come spesso accade quando si tratta di depenalizzare la pianta, il voto ha avuto un sapore agrodolce. 
Una decisione giudiziaria chiave per il mercato del CBD in Europa
Dopo il rigetto della raccomandazione 5.5 dell’OMS, i preparati a base di cannabidiolo restano in una situazione di incertezza giuridica, poiché potrebbero in qualsiasi momento essere sottoposti a controllo. Tuttavia, finché ciò non avviene, la situazione offre un certo respiro ai produttori e ai venditori europei grazie alla recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) del 19 novembre 2020. In questa sentenza, pronunciata su una questione pregiudiziale sollevata dalla corte d’appello di Aix-en-Provence, relativa alla possibilità di commercializzare in Francia cannabidiolo importato dalla Repubblica Ceca, dove era stato legalmente prodotto da coltivazioni autorizzate di canapa industriale, la CGUE stabilisce, riprendendo le conclusioni dell’avvocato generale, che gli Stati membri non possono limitare la vendita di prodotti al CBD importati, ottenuti da piante intere di canapa industriale; poco importa quindi che non provengano dalle parti della pianta non controllate dalle convenzioni internazionali (steli, radici e semi). 
Reazioni della Commissione europea
Questa sentenza ha già suscitato la reazione della Commissione europea. Nel gennaio 2019 il CBD era stato inserito nel catalogo dei nuovi alimenti (Novel Food) e, da allora, richiede test approfonditi e l’autorizzazione delle autorità per la sicurezza alimentare prima di poter essere incorporato nei prodotti e commercializzato come alimento negli Stati membri. Nel luglio 2020 la Commissione europea, organo esecutivo dell’Unione, aveva indicato di sospendere l’esame delle domande di autorizzazione preventiva alla commercializzazione dei prodotti al CBD in attesa di decidere se dovesse essere regolamentato come stupefacente. Dopo la sentenza della CGUE, mercoledì 2 dicembre 2020, la Commissione ha inviato una dichiarazione all’ Associazione europea della canapa industriale (EIHA) e ad almeno un altro richiedente di autorizzazione Novel Food (la procedura era fino ad allora sospesa), nella quale rivedeva la sua posizione iniziale e dichiarava che il cannabidiolo derivato dalla canapa non deve essere regolamentato come stupefacente e può quindi essere qualificato come alimento. La Commissione citava la sentenza pronunciata il mese precedente dalla Corte di giustizia, secondo cui il CBD derivato dall’intera pianta di canapa non è uno stupefacente ai sensi di un trattato internazionale sulle droghe e rientra quindi nel diritto dell’UE sulla libera circolazione delle merci tra Stati membri. La dichiarazione completa della Commissione ai richiedenti di autorizzazione Novel Food recita: «Alla luce delle osservazioni ricevute dai richiedenti e della recente sentenza della Corte nella causa C-663/18, la Commissione ha rivisto la sua valutazione preliminare e conclude che il cannabidiolo non deve essere considerato uno stupefacente ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 nella misura in cui non ha effetto psicotropo. Di conseguenza, il cannabidiolo può essere qualificato come alimento, a condizione che siano soddisfatte anche le altre condizioni dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002.» Questa decisione rappresenta senza dubbio un grande sollievo per l’industria europea della canapa industriale e del CBD: garantisce ai trasformatori e ai produttori di alimenti, integratori alimentari e prodotti commestibili al CBD che non sono più minacciati da un divieto generale sul mercato dell’Unione, e offre certezza giuridica a un settore destinato a crescere fortemente nei prossimi anni, con un mercato di diversi miliardi e migliaia di posti di lavoro. Inoltre, i sequestri di prodotti a base di CBD dovrebbero cessare immediatamente qualora provengano da varietà autorizzate dall’UE. Questa posizione apre la strada ai ricorsi dei trasformatori, intermediari e venditori i cui prodotti al cannabidiolo sono stati sequestrati e nei cui confronti sono stati avviati procedimenti giudiziari, affinché siano reintegrati nei loro diritti, i loro prodotti siano restituiti e i procedimenti siano archiviati.
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