Proposta di legge di regolamentazione integrale della cannabis per gli adulti

Contesto: leggi anche il resoconto della presentazione di questa proposta di legge al Congresso e la nostra guida sulla normativa attuale delle associazioni cannabiche.

Relazione illustrativa

I Cercare soluzioni ai problemi nati dal proibizionismo sulla cannabis significa essere coerenti con politiche fondate sull’efficacia e sul rispetto dei diritti e delle libertà individuali. Gli argomenti a favore del cambiamento di una situazione ingiustificata, mantenuta troppo a lungo, sono numerosi, mentre quelli contrari sono ben pochi. La cannabis (Cannabis sativa L.) è una pianta molto conosciuta in Spagna, dove più di un terzo della popolazione, ossia oltre diciassette milioni di persone, l’ha già consumata, e dove circa un milione di persone la consuma ogni giorno, secondo l’ultima indagine EDADES 19/20 del Piano nazionale sulle droghe (PNSD). È dunque una pianta con cui gran parte dei cittadini convive quotidianamente e che è pienamente integrata nella nostra società, sul piano culturale ed economico. Ribaltare l’approccio proibizionista, basato su un controllo fortemente repressivo della pianta di cannabis, delle sue infiorescenze e dei suoi principi attivi, è un debito nei confronti della società, che ne trarrebbe vantaggio evitando:

  • Lo spreco di risorse pubbliche.
  • La proliferazione di gruppi criminali sempre più violenti.
  • L’impatto sulla bolletta elettrica dell’energia rubata in modo massiccio per la coltivazione illegale di cannabis, e l’impronta di carbonio incontrollata che ne deriva.
  • La corruzione sistemica legata al narcotraffico.
  • La creazione di economie sommerse e la precarietà del lavoro legata all’illegalità.
  • La perdita di opportunità economiche, in contrasto con altri Paesi in cui la cannabis è già un settore strategico.
  • Il sovraccarico del sistema giudiziario e penitenziario.
  • L’inefficacia della repressione, che si traduce in un aumento esponenziale dei sequestri di prodotti della cannabis anno dopo anno, nonostante il proibizionismo.
  • La violenza estrema concentrata in determinati punti, come le zone di ingresso del narcotraffico internazionale o i quartieri emarginati e isolati delle grandi città.

Non si può ignorare che questa situazione è particolarmente grave per i consumatori, che subiscono ingiustamente:

  • Il senso di colpa per fare qualcosa che è perseguito dalla legge.
  • Condanne giudiziarie spesso arbitrarie, in mancanza di un criterio uniforme sui limiti di ciò che costituisce o meno reato.
  • Il controllo sociale per il consumo di una sostanza di cui è dimostrato che è meno nociva di altre, in libera vendita, sulle quali lo Stato riscuote milioni di imposte.
  • Sanzioni abusive, di almeno seicento euro, inflitte per aver portato con sé prodotti della cannabis destinati al proprio consumo, pur sapendo che questo comportamento non danneggia nessuno.
  • Lo sviluppo di stereotipi e pregiudizi sociali, aggravati dalla stigmatizzazione e dal discredito gettati sui consumatori.

Alla luce di tutti questi argomenti, è difficile capire perché la maggior parte dei responsabili politici non abbia ancora accettato di discutere seriamente di questo tema, ricorrendo spesso alla demagogia, alla disinformazione e talvolta persino alla menzogna, e ripetendo gli stessi argomenti la cui falsità è stata dimostrata dall’analisi della realtà dei territori in cui è regolamentato il ciclo completo della pianta.

  • Uno degli argomenti più spesso avanzati contro la regolamentazione di questo mercato è che il consumo di cannabis esploderebbe. In un Paese che conta più di 3,5 milioni di consumatori abituali, secondo la citata indagine EDADES, si può concludere che, nonostante le attuali leggi proibizioniste, chiunque desideri procurarsi questa sostanza può già farlo rapidamente e con relativa facilità. Secondo la stessa indagine, del resto, il 60% della popolazione ritiene che sia facile o molto facile procurarsi cannabis. Ancora più significativo, la percentuale di consumatori non ha smesso di crescere dal 1995 (dal 15% al 38%), mentre in questo periodo la repressione amministrativa si è inasprita con la revisione, nel 2015, della legge sulla tutela della sicurezza dei cittadini.
  • Il secondo argomento più utilizzato è che una regolamentazione porterebbe un gran numero di minori a consumare cannabis. Secondo il rapporto 2020 dell’Osservatorio spagnolo sulle droghe e le dipendenze, dipendente dal Ministero della Salute, nello stesso periodo (dal 1995 al 2020) la percentuale di minori tra i 14 e i 18 anni che hanno consumato cannabis è aumentata di 12 punti (dal 20,9% al 33%), il che dimostra che il proibizionismo non limita in alcun modo il loro accesso alla cannabis. Questo argomento è smentito dal fatto che oggi, in Spagna, per un minore è più difficile acquistare alcol che cannabis, mentre là dove la cannabis è stata regolamentata, come in Uruguay o in Canada, il consumo dei minori è diminuito. In questi Paesi, infatti, l’accesso alla cannabis è diventato più difficile, poiché il traffico illegale è stato sostituito da punti vendita autorizzati in cui si verifica l’età, e questi esercizi non corrono il rischio di perdere la licenza o di vedersi infliggere pesanti sanzioni per la vendita a minori.
  • Si sostiene anche che la regolamentazione ridurrebbe la percezione del rischio associato al consumo, il che è infondato: oggi, in assenza di qualsiasi controllo, le persone che si procurano questa sostanza non dispongono delle informazioni necessarie sui suoi rischi e danni potenziali, mentre in un mercato regolamentato esisterebbero filtri informativi preliminari al consumo.

Per comprendere bene questi argomenti basta confrontare, per un consumatore, l’accesso alla cannabis attraverso un mercato regolamentato o attraverso uno spacciatore. Lo spacciatore non chiede mai un documento d’identità per verificare l’età, non informa sui rischi e sui danni potenziali legati all’uso della cannabis e, naturalmente, non si preoccupa di sapere se ciò che vende è avariato o adulterato. Dopo sessant’anni di proibizionismo, la pianta è così stigmatizzata che ciò colpisce persino persone impegnate per le libertà, i diritti e la giustizia sociale, criticate perché non si potrebbe fare un uso responsabile della cannabis e perché questa assopirebbe il loro spirito di lotta contro l’ingiustizia. Gli oppositori della regolamentazione, quali che siano i loro argomenti, possono bere alcol in grandi quantità fino all’intossicazione, senza alcun limite, in uno qualsiasi degli oltre 275.000 bar e ristoranti presenti in Spagna secondo l’Istituto nazionale di statistica (INE), ossia uno ogni 175 abitanti. Questa situazione è del tutto normalizzata e gode di consenso e riconoscimento sociale, nonostante i danni evidenti che ne derivano. In questi bar e ristoranti, che vivono principalmente della vendita di bevande alcoliche autorizzate dallo Stato e integrate nella nostra cultura, nella nostra società e nelle nostre tradizioni, se ne fa persino l’apologia e l’ostentazione del consumo. Questi esercizi non garantiscono nemmeno la tutela dei minori, che vi entrano spesso, vedono bere alcol e banalizzano così questo consumo fin dalla più giovane età. Tutto ciò è consentito benché gli effetti dell’alcol siano oggettivamente più pericolosi di quelli della cannabis. Uno studio pubblicato dalla rivista The Lancet nel novembre 2010 sulla scala di pericolosità delle diverse droghe legali e illegali per i consumatori e per chi li circonda, intitolato «Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis», colloca l’alcol, su un campione di 20 sostanze, al primo posto, seguito dall’eroina, mentre il tabacco si colloca al sesto posto e la cannabis all’ottavo. Questi argomenti non mirano a vietare l’alcol né a impedire alle persone di ritrovarsi come meglio credono. Si tratta di dimostrare che, come per l’alcol, è possibile un consumo controllato e responsabile della cannabis. Il suo status illegale lo rende molto difficile, ad esempio perché è impossibile sapere se ciò che si acquista illegalmente è contaminato, o semplicemente quale sia l’intensità dei suoi effetti, a differenza dell’alcol, per il quale si sa con certezza che è stato sottoposto a controlli sanitari e se ne conosce la gradazione. Questa disparità di trattamento tra le due sostanze, priva di qualsiasi fondamento oggettivo, non regge a un esame serio e ragionevole.

II L’oggetto della presente legge è regolamentare i prodotti della cannabis in modo responsabile, traendo insegnamento dagli errori commessi nella regolamentazione dell’alcol e del tabacco. L’etimologia della parola «regolare» rimanda all’idea di regolare o mettere in ordine qualcosa; stabilire una norma, una legge o un precetto a cui ci si deve conformare o adeguare. La presente legge non mira a creare nuovi mercati né a trarre profitti là dove prima non era possibile. Mira a organizzare una transizione verso il mercato regolamentato e a disciplinare tutte le attività legate alla pianta che oggi rientrano nell’illegalità, senza lasciare indietro nessuno, affrontando finalmente un problema sociale ed economico con il massimo rigore e la massima sicurezza possibili. Il mercato della cannabis è una realtà e genera miliardi di euro all’anno. Esiste una catena perfetta di produzione, trasporto e distribuzione di questa sostanza, ma funziona in modo del tutto informale, senza alcun controllo, e consente a gruppi criminali di operare illegalmente e di arricchirsi. Con la presente legge ci assumiamo la responsabilità storica di affrontare questo fenomeno, offrendo le migliori garanzie all’intera società e, per quanto possibile, generando risorse al servizio del suo benessere. Una regolamentazione del mercato della cannabis consentirà innanzitutto di ridurre i rischi grazie a meccanismi di accesso regolamentati e al controllo della tracciabilità e della qualità dei prodotti. Genererà risorse sufficienti per sviluppare programmi di informazione sui suoi rischi e sui suoi danni, nonché strategie per prevenirli e ridurli. Contribuirà inoltre in larga misura ad alleggerire il carico delle forze dell’ordine e dei tribunali. Questa esigenza di regolamentazione si inserisce peraltro in un contesto favorevole: secondo gli ultimi dati del CIS, il 49,7% della popolazione spagnola è favorevole alla regolamentazione della cannabis per gli adulti. Queste percentuali aumentano a ogni indagine, il che dimostra che i cittadini comprendono da tempo il fenomeno e la sua possibile soluzione.

III Inoltre, una delle principali ragioni per regolamentare la sostanza è la situazione insostenibile dei consumatori, degli autocoltivatori, dei cannabis social club e delle imprese che producono e vendono cannabis non psicoattiva. Allo stesso modo, decine di migliaia di pazienti le cui patologie potrebbero essere trattate con la cannabis constatano che l’accesso a questi trattamenti non è ancora regolamentato.

  • Il consumo di cannabis è considerato illegale sulla base della legge sugli stupefacenti del 1967, che riconosce come legale soltanto il consumo di stupefacenti prescritti da un medico e dispensati in farmacia. Se ciò è vero, è altrettanto vero che, nella sfera privata delle persone e nei loro spazi di intimità, come il domicilio o luoghi analoghi, il consumo, benché illegale, non è sanzionabile.

È dunque assurdo sanzionare la detenzione di cannabis per uso personale sulla pubblica via quando il consumo nella sfera privata non è sanzionabile. Ciò crea gravi problemi ai consumatori che vogliono consumare in privato. Le sanzioni previste dalla legge organica sulla tutela della sicurezza dei cittadini per la detenzione sono immorali, poiché impongono multe di almeno seicento euro. Queste multe possono mettere chiunque in grande difficoltà nell’attuale contesto socioeconomico e sono inoltre incomprensibili, poiché sanzionano il semplice fatto di portare con sé una sostanza, senza ostentazione, in modo nascosto e privato.

  • L’autocoltivazione di cannabis è un’attività pienamente integrata nella nostra società. Molte persone coltivano cannabis in privato per il proprio consumo. Sebbene questo comportamento non abbia rilevanza penale e non sia sanzionabile quando si svolge in luoghi non visibili da terzi, non è adeguatamente regolamentato. Gli autocoltivatori non dispongono di linee guida né di limiti chiari.

In pratica, quando viene scoperta una coltivazione di cannabis, si presume il più delle volte che sia destinata allo spaccio. Spetta all’autocoltivatore difendersi e dimostrare che quella coltivazione non è destinata a terzi, ma al proprio consumo. La situazione è ulteriormente complicata dall’assenza di un criterio uniforme dei tribunali: per fatti identici e quantità identiche si trovano condanne e assoluzioni. L’incertezza giuridica che ne deriva non è stata risolta dalla giurisprudenza. È quindi più che necessario porre fine a questo arbitrio e a queste interpretazioni divergenti di fronte a fatti identici, che ledono il principio di uguaglianza sancito dalla Costituzione.

  • I cannabis social club sono nati alla fine degli anni Novanta per consentire l’autoapprovvigionamento controllato dei loro soci. Uno dei loro obiettivi è svincolarsi, grazie alla propria produzione, dai prodotti della cannabis provenienti dai mercati informali.

Questi enti hanno operato in relativa normalità fin dalla loro nascita, con l’avallo, nonostante l’assenza di regolamentazione, di diverse decisioni giudiziarie. Nel 2015 la situazione è cambiata quando il Tribunal Supremo si è pronunciato per la prima volta sul quadro giuridico delle loro attività, con la sentenza 484/2015 emessa in composizione plenaria in un caso riguardante un cannabis social club di Bilbao. Questa sentenza ha chiuso la porta all’autorganizzazione del consumo così come funzionava da oltre quindici anni. Consapevole della disparità dei criteri applicati in precedenza da diversi tribunali, il Tribunal Supremo ha scelto questa volta di modulare la sanzione penale. In tal modo, ha inviato un messaggio chiaro, sotto forma di ultimatum, a tutti questi enti sull’illegalità delle loro attività: essendo ormai chiara la sua posizione, avrebbero potuto arrivare pesanti condanne se avessero continuato a operare, cosa che alla fine è avvenuta. Di fronte a questa situazione, solo una regolamentazione come quella che la presente legge intende attuare offrirà una soluzione ai cannabis social club.

  • La coltivazione della canapa industriale per lo sfruttamento delle sue infiorescenze a basso contenuto di tetraidrocannabinolo (THC), chiamata anche cannabis non psicoattiva, si è fortemente sviluppata a livello internazionale.

In Spagna, l’interpretazione dell’Agenzia spagnola dei medicinali e dei prodotti sanitari (AEMPS) circa la possibilità di produrla e commercializzarla è nettamente restrittiva. L’AEMPS interpreta le convenzioni internazionali di controllo in modo strettamente letterale, sostenendo che le infiorescenze della pianta sono controllate a livello internazionale, che contengano o meno THC. Questa interpretazione arreca un grave pregiudizio ai coltivatori e alle imprese che desiderano lavorare con questi prodotti, ed è inoltre oggettivamente più che discutibile. L’AEMPS ci dice così che una cosa è vietata in ragione della sua «forma» e non degli effetti che può produrre, in questo caso nessuno, poiché queste infiorescenze non hanno potenziale psicoattivo. Se è vero che la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 ha posto sotto controllo le infiorescenze della pianta di cannabis, è altrettanto vero che, quando il legislatore ha avuto l’occasione di controllare i cannabinoidi nella Convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, sono stati controllati soltanto il THC e le sue varianti stereochimiche. Questo argomento è stato accolto dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), che il 19 novembre 2020 ha emesso una sentenza che chiarisce una questione analoga riguardante gli estratti della pianta di cannabis (anch’essi controllati dalla Convenzione unica del 1961, al pari delle infiorescenze). Quest’alta giurisdizione, le cui decisioni sono vincolanti per la Spagna, ha indicato che le convenzioni internazionali collegate tra loro non possono essere interpretate in modo letterale e isolato, bensì in modo combinato, studiandone le interazioni. In tale causa, la Corte ha ritenuto che gli estratti di cannabis siano controllati solo se contengono il principio attivo controllato, il THC; di conseguenza, qualsiasi estratto contenente altri cannabinoidi come il cannabidiolo (CBD), il cannabigerolo (CBG) o il cannabinolo (CBN), tra gli altri, e privo di THC, non può essere considerato controllato. Lo stesso ragionamento si applicherebbe alle infiorescenze: come gli estratti, sono controllate, e così come secondo la CGUE sono controllati solo gli estratti contenenti THC, solo le infiorescenze contenenti THC dovrebbero essere considerate controllate. Questo contesto genera una moltitudine di situazioni assurde per gli agricoltori, i trasformatori e i distributori di infiorescenze di canapa industriale, e si spendono risorse pubbliche considerevoli per perseguire comportamenti che non sono idonei a provocare effetti psicotropi. Ne deriva un danno economico molto rilevante; per contro, altri Paesi europei interpretano queste stesse norme in modo più flessibile, ragionevole e coerente, autorizzando la commercializzazione delle infiorescenze di canapa. I Paesi in cui questa attività è considerata lecita si stanno posizionando nel settore.

  • L’accesso dei pazienti alla cannabis per fini medici e terapeutici è un’altra situazione da affrontare. Anche se questo ambito richiede una regolamentazione sanitaria specifica, distinta da quella proposta dalla presente legge, occorre sottolineare la vulnerabilità in cui vivono migliaia di pazienti affetti da diverse patologie nel nostro Paese. Queste persone, molte delle quali conoscono direttamente l’efficacia della cannabis e dei suoi derivati, vedono l’illegalità della pianta renderne l’accesso complesso, se non pericoloso. L’assenza di canali ufficiali e legali di accesso alla pianta espone molti pazienti ai pericoli del mercato nero quando cercano una soluzione alle loro patologie, e li porta a utilizzare sostanze prive di qualsiasi controllo sanitario.

Innanzitutto, occorre ricordare che la cannabis è stata inclusa per decenni nella tabella IV della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, accanto a sostanze ben più pericolose e prive di qualsiasi valore terapeutico. Ciò limitava di fatto la possibilità di progredire in modo significativo nella ricerca sulle sue proprietà medicinali già note e impediva a qualsiasi professionista sanitario di raccomandare o utilizzare questa sostanza per qualunque patologia nei circuiti ufficiali. Nel dicembre 2020, la Commissione sugli stupefacenti, organo direttivo dell’ONU in materia di politica sulle droghe, ha riconosciuto le proprietà terapeutiche della pianta rimuovendola dalla tabella IV; essa figura ormai soltanto nella tabella I, che raggruppa gli stupefacenti che richiedono un controllo a causa del loro potenziale psicoattivo ma che possono essere utilizzati a fini medici. Ciò apre la porta alla ricerca sulla cannabis e consente a un maggior numero di professionisti sanitari di affrontarne gli usi medici, anche se in Spagna i pazienti non hanno ancora accesso a questi trattamenti. È profondamente contraddittorio che leggi teoricamente concepite per tutelare la salute pubblica siano proprio quelle che, in questo caso, impediscono tale tutela e ledono il diritto alla qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. Lo Stato ha l’obbligo di proteggere queste persone, che peraltro sono spesso stigmatizzate perché consumano cannabis. A tal fine è indispensabile, come hanno già fatto Paesi vicini quali la Germania, la Danimarca, l’Italia, la Grecia o il Portogallo, tra gli altri, garantire un accesso libero e regolamentato alla cannabis per uso medico. La situazione è tanto più incomprensibile in quanto la Spagna ha istituito un sistema di licenze di produzione e di ricerca sulla cannabis medica gestito dall’AEMPS, senza tuttavia aprire l’accesso ai pazienti. È urgente regolamentare, con una legge indipendente e distinta dalla presente proposta di legge, l’accesso alla cannabis medica attraverso il sistema sanitario pubblico, come per qualsiasi altro medicinale. Nonostante tutte queste situazioni incomprensibili, la società civile ha avuto molte difficoltà a trovare il modo di convincere i propri rappresentanti politici che è giunto il momento di fare il passo e che la regolamentazione deve arrivare adesso.

IV La lotta per la regolamentazione della cannabis in Spagna è stata lunga ed estenuante per chi l’ha condotta. Si è intensificata in modo esponenziale negli ultimi dieci anni, in risposta all’aumento, anch’esso esponenziale, della repressione nei confronti di tutto ciò che circonda la pianta. Il punto di partenza di questa intensificazione repressiva è stato, come esposto sopra, il 2015, quando è venuta meno la sostenibilità legale di uno dei pochi spazi di tolleranza esistenti attorno alla cannabis, i club sociali. Il movimento sociale legato alla cannabis, molto frammentato ma con obiettivi quasi identici, ha reagito avviando diverse iniziative a favore dello studio di una regolamentazione. Inizialmente queste proposte miravano alla regolamentazione dell’autocoltivazione e dei cannabis social club, ma con il tempo, e integrando altri approcci, si sono evolute verso proposte più ampie. Frutto di tutto questo coordinamento, fino al settembre 2021 sono state avviate sette iniziative a livello nazionale e quattordici in diversi parlamenti regionali, che si sono aggiunte ad altre due già presentate in precedenza nelle assemblee territoriali:

  • Due iniziative legislative popolari a livello regionale: «Tu Papel Importa» in Navarra e «La Rosa Verda» in Catalogna.
  • Un’iniziativa legislativa popolare a livello nazionale: «Tu Papel Importa».
  • Dodici proposte non legislative, mozioni e dichiarazioni in seduta plenaria in Murcia, a La Rioja, nelle Canarie, in Estremadura, nella Comunità Valenciana, in Castiglia e León, in Cantabria, nelle Asturie, in Andalusia e due a Madrid.
  • Due gruppi di lavoro parlamentari, nelle Isole Baleari e nei Paesi Baschi.
  • Cinque proposte non legislative a livello nazionale presentate alle Cortes.
  • Una proposta di legge al Senato.

Nonostante questa reazione della società civile legata alla cannabis, tradotta in tutte queste iniziative nelle diverse assemblee regionali e nazionali, nella maggior parte dei casi la questione non ha potuto essere discussa in modo approfondito. Là dove lo è stata, come nei gruppi di lavoro parlamentari dei Paesi Baschi e delle Isole Baleari, o nelle iniziative legislative popolari regionali di Navarra e Catalogna, non ha prodotto effetti giuridici. I lavori dei Paesi Baschi e delle Baleari non si sono tradotti in leggi. Là dove sono state adottate norme, come in Navarra e in Catalogna, esse non sono andate a buon fine, essendo state annullate dal Tribunal Constitucional per invasione delle competenze dello Stato. Per questo la presente proposta di legge riprende il lavoro delle diverse organizzazioni che, per così tanto tempo, con grande impegno e pochi mezzi, si sono battute per portare all’attenzione l’inefficacia di questo proibizionismo, proponendo soluzioni di fronte all’inerzia dei loro governanti. Sarebbe dunque ingiusto non citarle in questa relazione illustrativa: Representación Cannábica de Navarra, Regulación Responsable, Red Estatal de Mujeres Antiprohibicionistas, Observatorio Europeo de Cultivo y Consumo de Cannabis, Observatorio Español de Cannabis Medicinal, Grupo de Estudio de Políticas sobre el Cannabis, Fundación Renovatio, Fundación ICEERS, Confederación de Asociaciones Cannábicas, ARSEC, AMEC, nonché le diverse federazioni regionali di associazioni cannabiche: MadFAC, GalFAC, FedCAC, FAC Sureste, FACSur, FAC Levante, FAC Illes Balears, FACCyL, FACex, FAC Canarias, EusFAC, CatFAC, AraFAC e AsturFAC. E in modo particolare il Círculo Sectorial de Podemos Cannábico.

V Ma la cannabis non è soltanto una pianta per chi difende la regolamentazione del suo consumo. La sua coltivazione è attestata da millenni in diverse parti del mondo; tutte le civiltà che l’hanno utilizzata lo hanno fatto per le innumerevoli applicazioni sia delle sue fibre sia dei suoi semi. Le fibre di cannabis hanno molteplici usi industriali, in particolare la fabbricazione di carta o di tessuti, applicazioni nell’edilizia e nel settore automobilistico, o la creazione di nuovi materiali. I suoi semi sono utilizzati nell’industria alimentare per le loro proteine vegetali e per l’olio che se ne estrae. La cannabis coltivata a fini industriali offre un’alternativa molto interessante ad altre colture meno efficienti. È una coltura ideale per i terreni poveri, perché il suo apparato radicale può svilupparsi in suoli privi di nutrienti, arieggiare la terra e limitare l’erosione; disinquina i suoli eliminando i metalli pesanti e assorbe la CO2 atmosferica (la canapa può assorbire 5.319 chilogrammi di CO2 per ettaro).

VI Il regime internazionale di controllo delle droghe si basa su tre trattati internazionali promossi dalle Nazioni Unite: la Convenzione unica di Vienna sugli stupefacenti del 1961, la Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope e la Convenzione del 1988 contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope. Da 60 anni questi tre trattati hanno portato tutti i governi, le polizie e le forze dell’ordine e di sicurezza del mondo a perseguire tutto ciò che queste convenzioni considerano una droga illegale. Occorre tuttavia ricordare che queste convenzioni hanno lasciato spazio a innumerevoli droghe legali. Al tempo stesso, una domanda continua e crescente di tutte queste sostanze ha fatto nascere un gigantesco mercato illegale, dominato da un vorace mercato nero di cui migliaia di gruppi criminali hanno potuto nutrirsi, fino a rivaleggiare in risorse con alcuni degli Stati in cui operano, creando problemi e sfide ben più importanti e complessi di quelli causati dalle sostanze stesse. Per questo i governi di tutto il mondo affrontano oggi sfide sempre più complesse per rispondere ai problemi provocati dai mercati delle droghe illegali e dal consumo di stupefacenti sul loro territorio. I decisori di molti Paesi, soprattutto quelli che subiscono più direttamente la produzione sul proprio territorio, come i Paesi dell’America Latina, hanno concluso che gli approcci tradizionali della «guerra alla droga» non hanno né sradicato i mercati illegali né ridotto in modo significativo i livelli di consumo. Di fronte a questa realtà, molti di questi Paesi hanno dovuto cambiare strategia e passare da un paradigma proibizionista a un paradigma di regolamentazione di questi mercati. Ciò si è tradotto in una sorta di reinterpretazione dell’intero regime di controllo, visibile durante la sessione straordinaria dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite sul problema mondiale della droga (UNGASS), tenutasi a New York nell’aprile 2016. Il documento finale adottato in tale sessione, intitolato «Il nostro impegno comune ad affrontare e contrastare efficacemente il problema mondiale della droga», ammetteva direttamente e senza mezzi termini interpretazioni flessibili dei trattati e soluzioni nazionali diverse dal proibizionismo per far fronte al problema della droga. Occorre prestare particolare attenzione a questo documento laddove afferma che i tre trattati citati «offrono agli Stati parti una flessibilità sufficiente per elaborare e attuare politiche nazionali in materia di droga conformi alle loro priorità e alle loro esigenze». A riprova di questo nuovo approccio, lontano dal vecchio «consenso di Vienna», l’UNGASS non ha mai condannato né criticato i Paesi che, in modo globale (come l’Uruguay e il Canada) o su una parte del loro territorio (come l’Alaska, l’Oregon, la California, lo Stato di Washington o il Colorado, tra gli altri, negli Stati Uniti), regolamentano il ciclo completo della cannabis per gli adulti, dalla produzione al consumo, in esercizi commerciali, in associazioni di consumatori o mediante l’autocoltivazione.

VII Alla luce di tutto quanto precede, non mancano le ragioni perché lo Stato, nell’ambito delle sue competenze, regolamenti il mercato della cannabis con la presente legge, al fine di organizzare e dare una risposta alla società nel suo insieme di fronte alle sfide poste dall’uso, dalla produzione e dal commercio della cannabis tra gli adulti. La presente legge comprende 111 articoli, suddivisi in un titolo preliminare, 16 titoli, quattro disposizioni aggiuntive, una disposizione abrogativa e sei disposizioni finali. Il titolo preliminare contiene le disposizioni generali relative all’oggetto e all’ambito di applicazione della legge, le definizioni legali e i suoi principi informatori. Il titolo I precisa ciò che è considerato lecito in materia di detenzione, consumo, vie di accesso e delle diverse attività disciplinate dalla legge. Il titolo II riguarda l’Agenzia spagnola di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (AECRIC), la sua struttura, composizione, amministrazione e competenze. Il titolo III riguarda il software di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (SoftCRIC), strumento di controllo di tutte le attività previste dalla legge. Il titolo IV stabilisce le limitazioni generali della legge. Il titolo V presenta le strategie di informazione sui rischi e sui danni legati al consumo di cannabis. Il titolo VI disciplina le vie di accesso mediante l’autogestione e la gestione cooperativa. Il titolo VII contiene le disposizioni generali relative al sistema di licenze del mercato regolamentato della cannabis. Il titolo VIII disciplina le licenze di accesso ai prodotti della cannabis. Il titolo IX disciplina le licenze di produzione di prodotti della cannabis. Il titolo X disciplina le altre licenze del mercato regolamentato della cannabis. Il titolo XI riguarda l’importazione e l’esportazione nel mercato regolamentato. Il titolo XII disciplina la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione della cannabis e dei suoi derivati. Il titolo XIII stabilisce le misure fiscali nonché la riscossione e la gestione dell’imposta speciale sui prodotti della cannabis. Il titolo XIV prevede le disposizioni generali e particolari del regime delle infrazioni, e il titolo XV il regime speciale delle sanzioni. Infine, il titolo XVI è dedicato al regime sanzionatorio e alla potestà sanzionatoria. Le disposizioni aggiuntive prevedono le modifiche della legge 17/1967, dell’8 aprile, che aggiorna le norme vigenti sugli stupefacenti, e della legge 28/2005, del 26 dicembre, sulle misure sanitarie contro il tabagismo e di regolamentazione della vendita, della fornitura, del consumo e della pubblicità dei prodotti del tabacco, la creazione di voci fiscali specifiche, gli atti, i casi e le attività leciti o legali, il coordinamento normativo, la natura della legge, il titolo di competenza, l’autorizzazione al Governo per lo sviluppo della legge, le modifiche di bilancio necessarie alla sua attuazione, lo sviluppo regolamentare e l’entrata in vigore.

TITOLO PRELIMINARE: Disposizioni generali.

Articolo 1. Oggetto.

La presente legge e i suoi regolamenti di attuazione hanno per oggetto di stabilire, nell’ambito delle competenze dello Stato, un quadro giuridico per la regolamentazione integrale dei prodotti della cannabis, dalla loro produzione e trasformazione fino al loro consumo finale, e in particolare: a) il consumo di prodotti della cannabis e l’accesso agli stessi da parte di persone maggiorenni nel pieno della loro capacità giuridica; b) la regolamentazione del ciclo completo di coltivazione, produzione, estrazione e trasformazione dei prodotti della cannabis; c) la regolamentazione della distribuzione e della vendita di prodotti della cannabis; d) i limiti all’acquisto, alla distribuzione, alla detenzione e al consumo di prodotti della cannabis; e) il regime amministrativo di controllo, delle infrazioni e delle sanzioni; f) la creazione di un organismo di controllo amministrativo del mercato regolamentato dei prodotti della cannabis, le sue caratteristiche, la sua composizione, le sue funzioni e i suoi strumenti di controllo; g) il regime dei diritti per la domanda di licenze e le misure fiscali applicabili ai prodotti della cannabis; h) le proposte di azione educativa e preventiva rivolte agli adulti; i) i sistemi di monitoraggio, valutazione e controllo della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione; j) tutte le altre questioni disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.

Articolo 2. Ambito di applicazione.

Le disposizioni della presente legge si applicano all’intero territorio dello Stato, fatte salve le competenze spettanti alle comunità autonome e agli enti locali per il suo sviluppo, la sua attuazione e la sua applicazione.

Articolo 3. Definizioni.

Ai fini della presente legge si intende per:

  1. AECRIC: sigla dell’Agenzia spagnola di controllo della regolamentazione integrale della cannabis, organismo creato per attuare, supervisionare e controllare la regolamentazione proposta dalla legge.
  2. AEMPS: sigla dell’Agenzia spagnola dei medicinali e dei prodotti sanitari. Questo organismo, dipendente dal Ministero della Salute, ha il compito di garantire la sicurezza, l’efficacia e la corretta informazione dei medicinali e dei prodotti sanitari commercializzati in Spagna.
  3. Autoapprovvigionamento: insieme delle attività svolte da una persona fisica o da un cannabis social club cooperativo al fine di produrre prodotti della cannabis per il proprio consumo individuale o per quello dei propri soci.
  4. Autocoltivazione: attività di coltivazione di cannabis per il consumo personale del coltivatore stesso o di un piccolo numero di persone conviventi, fino a cinque.
  5. Cannabis social club: associazioni operanti dalla fine degli anni Novanta fino ai giorni nostri, create per organizzare, in modo non regolamentato, catene di autoapprovvigionamento di cannabis per i propri soci, sulla base della giurisprudenza del Tribunal Supremo relativa al consumo condiviso.
  6. Cannabis social club cooperativi: associazioni senza scopo di lucro che si autoapprovvigionano di prodotti della cannabis tra i propri soci, conformemente alla presente legge. Il consumo di cannabis è consentito nei loro locali nei limiti stabiliti dalla presente legge.
  7. Cannabis social club su licenza: imprese autorizzate a fornire ai propri clienti prodotti della cannabis provenienti dalla propria produzione o acquistati da imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis. Il consumo di cannabis è consentito nei loro locali nei limiti stabiliti dalla presente legge.
  8. Cannabis: infiorescenze della pianta Cannabis sativa L.
  9. Cannabis non psicoattiva: infiorescenze della pianta Cannabis sativa L. la cui concentrazione di THC totale è inferiore all’1%.
  10. Cannabinoidi: diversi composti chimici presenti nella pianta di cannabis e propri di essa.
  11. Canapa: pianta di Cannabis sativa L. la cui concentrazione di THC è inferiore allo 0,3% (in Europa), generalmente coltivata per i suoi semi o le sue fibre. Oggi si è sviluppata anche la commercializzazione delle sue infiorescenze.
  12. CBD: cannabidiolo. Fitocannabinoide non psicoattivo presente nella pianta di cannabis.
  13. CBN: cannabinolo. Fitocannabinoide non psicoattivo presente nella pianta di cannabis.
  14. CBG: cannabigerolo. Fitocannabinoide non psicoattivo presente nella pianta di cannabis.
  15. Codice unico: numero di identificazione unico attribuito a ciascun prodotto della cannabis registrato nel mercato regolamentato. Questa identificazione consentirà di conoscere la tracciabilità e le informazioni relative al prodotto, dalla sua produzione alla vendita al cliente finale.
  16. Consiglio consultivo: organo la cui funzione principale è consigliare la direzione generale e il consiglio direttivo dell’AECRIC.
  17. Consumo per combustione: assunzione di prodotti della cannabis mediante la loro combustione.
  18. Consumo personale: qualsiasi consumo che, per quantità e frequenza, sia considerato uso personale ai sensi della presente legge.
  19. Consumo per vaporizzazione: assunzione di prodotti della cannabis mediante la loro vaporizzazione.
  20. Coltivazione in esterno: coltivazione di piante di cannabis che utilizza essenzialmente la luce solare per il loro sviluppo. Comprende anche la coltivazione in serra, anche con l’apporto occasionale di luce artificiale in determinate fasi di sviluppo.
  21. Coltivazione in interno: coltivazione realizzata in impianti al chiuso, che utilizza unicamente luce artificiale e in cui tutte le variabili climatiche e ambientali sono controllate.
  22. Coltivazione in vitro: coltivazione di piante in cui, a partire da una porzione di pianta di cannabis (foglia, segmento di fusto…) posta in un mezzo nutritivo sterile, si rigenerano una o più piante identiche, garantendo l’assenza di germi e controllando tutti i fattori che influiscono sulla loro crescita.
  23. Decarbossilazione: processo mediante il quale le forme acide dei fitocannabinoidi vengono trasformate in forme neutre.
  24. Direzione generale: organo direttivo dell’AECRIC, incaricato di attuare la presente legge e i suoi regolamenti di attuazione, vigilando affinché sia garantita una regolamentazione integrale della cannabis conforme ai principi informatori della presente legge.
  25. Distribuzione di cannabis: attività dei cannabis social club cooperativi consistente nel consegnare ai propri soci i prodotti della cannabis corrispondenti alle loro previsioni di consumo.
  26. Dispensari di cannabis: imprese autorizzate a fornire ai propri clienti prodotti della cannabis acquistati da imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis.
  27. Distributori di prodotti per la coltivazione della cannabis: imprese di commercio all’ingrosso di semi di cannabis e di ogni tipo di prodotto destinato alla coltivazione della cannabis.
  28. Talee: termine agricolo che indica la riproduzione delle piante mediante il prelievo di un frammento di fusto introdotto in un substrato in cui può sviluppare il proprio apparato radicale e riprodursi in una nuova pianta, conservando tutte le caratteristiche della pianta madre da cui proviene.
  29. Spazi di consumo: spazi abilitati dalla presente legge per il consumo per combustione o vaporizzazione di prodotti della cannabis nei cannabis social club cooperativi, nei cannabis social club su licenza o nelle sale di consumo di cannabis.
  30. Dati scientifici: insieme di dati convalidati, verificati e disponibili derivanti dalla ricerca scientifica.
  31. Estrazioni di cannabis: insieme delle operazioni volte a separare i principi attivi dal resto della materia vegetale della pianta di cannabis. Possono essere realizzate con tecniche meccaniche o mediante solventi.
  32. Estrazioni meccaniche: tecniche di estrazione dei principi attivi della pianta di cannabis, principalmente dalle sue infiorescenze, senza ricorso ad alcun solvente.
  33. Grow shop: esercizi commerciali dedicati alla vendita al cliente finale di semi di cannabis e di ogni tipo di prodotto per la coltivazione della cannabis.
  34. Imposta speciale: aliquota d’imposta speciale e progressiva applicabile ai prodotti della cannabis.
  35. Ricerca botanica: tutte le attività volte a sviluppare la conoscenza della pianta di cannabis mediante progetti di innovazione, sviluppo e ricerca.
  36. Laboratori di controllo della qualità: laboratori abilitati a effettuare il controllo analitico e il controllo della qualità dei prodotti della cannabis prima della loro messa in vendita nel mercato regolamentato della cannabis.
  37. Legge: legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti.
  38. Materiale genetico di partenza: semi, piantine, talee, materiale in vitro e piante madri di cannabis, destinati alla produzione di cannabis per uso adulto conformemente alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.
  39. Materiale vegetale: totalità della materia organica di una pianta di cannabis.
  40. Minore: persona di età inferiore ai 18 anni.
  41. Mercato informale: mercato della cannabis attualmente esistente, non regolamentato e illegale.
  42. Mercato regolamentato: mercato regolamentato e controllato dallo Stato, dotato di propri meccanismi di controllo e di gestione, che genera risorse con un impatto positivo sull’intera società.
  43. PNSD: sigla del Piano nazionale sulle droghe, organismo dipendente dal Ministero della Salute, incaricato di coordinare e rafforzare le politiche in materia di droghe attuate dalle diverse amministrazioni pubbliche e dagli enti sociali in Spagna.
  44. Piante madri: piante di cannabis che hanno raggiunto il pieno sviluppo vegetativo ma non ancora la fase di fioritura, dalle quali si prelevano le talee che diventeranno individui con caratteristiche identiche a quelle della pianta madre.
  45. Pianta di cannabis: pianta intera di Cannabis sativa L.
  46. Piantina: pianta di cannabis nelle prime fasi del suo sviluppo, dalla germinazione alla comparsa delle prime vere foglie.
  47. Potenza elettrica: potenza totale necessaria al corretto sviluppo della coltivazione di cannabis.
  48. Potenza luminosa: potenza elettrica necessaria a coprire il fabbisogno di illuminazione necessario al corretto sviluppo della coltivazione di piante di cannabis.
  49. Prevenzione universale: prevenzione rivolta all’intera popolazione, mediante programmi, azioni o messaggi volti a prevenire l’iniziazione al consumo, a ritardare l’età di inizio del consumo e dell’abuso, o a ridurre la prevalenza complessiva del consumo di alcol, tabacco e altre droghe. La sua missione è impedire la comparsa dell’abuso di sostanze e fornire alle persone le informazioni e le competenze necessarie per prevenire il problema.
  50. Prevenzione selettiva: prevenzione rivolta ai gruppi esposti a diversi fattori di rischio legati alle droghe.
  51. Prevenzione indicata: programmi e azioni attuati a partire dall’individuazione di persone che presentano segni iniziali di problemi gravi legati al consumo di sostanze psicoattive (senza soddisfare i criteri di dipendenza del DSM-5), nonché di altri disturbi del comportamento. La popolazione destinataria presenta disturbi legati all’abuso o alla dipendenza da sostanze a un livello subclinico, spesso ancora soggetto a variazioni di comportamento.
  52. Previsione di consumo: stima del consumo di prodotti della cannabis effettuata dai soci di un cannabis social club cooperativo per un determinato periodo. La somma di tutte le previsioni di consumo dei soci dà la quantità che l’ente deve produrre per coprire tale domanda.
  53. Prodotti della cannabis: qualsiasi prodotto derivato dalla pianta di cannabis destinato a essere consumato con qualsiasi metodo o via di somministrazione.
  54. Prodotti elaborati a base di cannabis: prodotti elaborati a partire da infiorescenze o estratti di cannabis destinati a essere consumati per vie diverse dalla combustione o dalla vaporizzazione.
  55. Promozione, pubblicità o sponsorizzazione: azioni commerciali volte a promuovere direttamente o indirettamente il consumo di prodotti della cannabis.
  56. Riduzione dei rischi e dei danni: insieme di pratiche e politiche volte a diminuire gli effetti negativi dell’uso della cannabis e a ridurre i rischi potenziali legati a determinate pratiche di consumo.
  57. Registri speciali: registri creati dall’AECRIC e posti sotto la sua autorità, destinati a raccogliere e organizzare tutte le informazioni sulle diverse persone giuridiche titolari di licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  58. Registro centrale delle infrazioni alla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti: registro speciale creato dall’AECRIC e posto sotto la sua autorità, esclusivamente al fine di valutare la recidiva nella commissione delle infrazioni previste dalla presente legge.
  59. Registro speciale dei microproduttori: registro speciale creato dall’AECRIC e posto sotto la sua autorità, destinato all’iscrizione dei soci cooperatori delle società cooperative di microproduttori.
  60. Regolamentazione integrale: regolamentazione del mercato della cannabis per uso adulto che comprende tutte le attività e tutti gli aspetti ad esso connessi.
  61. Sale di consumo di cannabis: spazi abilitati conformemente ai requisiti della presente legge, destinati al consumo di prodotti della cannabis per combustione e per vaporizzazione da parte di persone adulte.
  62. Infiorescenze: parte della pianta di cannabis in cui si concentra la maggior parte dei suoi principi attivi.
  63. Società cooperativa di microproduttori: società cooperative abilitate a vendere in modo centralizzato la cannabis prodotta dai propri soci, conformemente ai requisiti della presente legge.
  64. SoftCRIC: software di controllo della regolamentazione integrale della cannabis, destinato a controllare, informare e supervisionare tutte le attività delle persone giuridiche titolari di licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  65. Solventi: sostanze liquide o gassose in grado di dissolvere i principi attivi presenti nella pianta di cannabis, principalmente nelle sue infiorescenze.
  66. Terpeni: composti organici presenti nella pianta di cannabis, responsabili dei suoi diversi odori e sapori.
  67. THC: delta-9-tetraidrocannabinolo. Principale composto psicoattivo della cannabis.
  68. THC totale: somma della forma decarbossilata e della forma acida decarbossilata del cannabinoide THC.
  69. Tracciabilità: insieme delle procedure che consentono di disporre dell’informazione completa sul ciclo di produzione dei prodotti della cannabis, dal suo inizio fino alla consegna al consumatore.
  70. Varianti stereochimiche: molecole aventi la stessa formula molecolare ma i cui atomi sono disposti diversamente nello spazio.
  71. Zona di conservazione genetica: zona di coltivazione destinata alla conservazione e alla riproduzione del materiale genetico di partenza destinato alla coltivazione di cannabis conformemente alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.

Articolo 4. Principi informatori della legge.

La presente legge si fonda sui seguenti principi informatori:

  1. Inclusione dell’intera società: qualsiasi legge relativa alla regolamentazione integrale della cannabis deve tenere conto di tutti i membri della società e non soltanto dei consumatori. Queste misure devono comprendere l’insieme degli attori sociali, garantendo al tempo stesso un accesso semplice e trasparente al sistema per la società nel suo complesso.
  1. Transizione verso il mercato legale: la presente legge promuove misure di integrazione per la parte della società storicamente discriminata da queste leggi e concentra le sue misure sulla correzione di tali squilibri. Così, pur adottando una visione globale, questi cambiamenti devono concentrarsi sui gruppi vulnerabili e garantire e privilegiare la loro transizione verso il mercato regolamentato in modo semplice e realistico. A tal fine, la legge si basa sulle diverse realtà esistenti in Spagna in materia di produzione e distribuzione di cannabis, cercando di integrare tutte queste realtà e tutti questi attori nella loro transizione verso il mercato regolamentato.
  1. Sostenibilità: la presente legge è concepita in una prospettiva di sostenibilità a lungo termine, nozione assente nel mercato informale. Tutte le decisioni politiche in materia di cannabis dovranno inserirsi negli orientamenti e nelle strategie nazionali di sviluppo sostenibile e di ambiente, basandosi sulle regolamentazioni della cannabis già attuate in altre parti del mondo, dove l’impronta di carbonio della coltivazione di cannabis in interno è molto rilevante. La legge riserverà la produzione nelle grandi coltivazioni in interno all’utilizzo di energie rinnovabili e favorirà, mediante vantaggi fiscali e diritti più bassi, la coltivazione all’aperto o in serra.
  1. Parità di genere: uno degli obiettivi prioritari della presente legge è prevenire e correggere le disuguaglianze storiche legate al genere, sempre a danno delle donne, che si manifestano con ancora più forza nelle politiche in materia di droghe. A tal fine, si vigilerà affinché tutti gli spazi di distribuzione e di consumo di prodotti della cannabis siano sicuri per le donne e per le altre identità di genere. Sarà prioritario il coinvolgimento delle donne nei processi decisionali. Saranno inoltre prese in considerazione le disuguaglianze strutturali legate all’orientamento e all’identità sessuale, nonché all’origine etnica o alla classe sociale.
  1. Creazione di ricchezza e tutela dei diritti dei lavoratori: il circuito di produzione, distribuzione e controllo dei prodotti della cannabis creato dalla presente legge si avvarrà di un’ampia gamma di professionisti retribuiti. La creazione di nuovi posti di lavoro e la riscossione di diritti e imposte su queste attività genereranno risorse importanti, che si rifletteranno sulla qualità e sulla protezione sociale dei posti di lavoro del settore. Sarà prioritaria la transizione verso il mercato regolamentato delle persone che lavoravano nel mercato informale, al fine di combattere la stigmatizzazione legata all’insicurezza insita nel lavoro illegale.
  1. Sviluppo rurale: la presente legge darà priorità allo sviluppo rurale mediante esenzioni fiscali e diritti più bassi per la coltivazione di cannabis nelle zone a bassa densità di popolazione, al fine di dinamizzarne l’economia, contrastare lo spopolamento e incentivare potenziali lavoratori a stabilirvisi.
  1. Sostegno alla ricerca: la regolamentazione della produzione di cannabis faciliterà e incoraggerà l’innovazione, lo sviluppo e la ricerca su questa pianta e sulle sue applicazioni agroindustriali. Sarà inoltre facilitato il libero accesso dell’intera società a tutte le informazioni e ai dati scientifici convalidati.
  1. Informazione sui rischi e sui danni legati al consumo di cannabis: partendo dal principio che la cannabis non è una sostanza innocua, la presente legge tutelerà la salute degli adulti che consumano prodotti della cannabis, informandoli sui rischi e sui danni legati al loro consumo e sulle strategie per prevenirli e ridurli. A tal fine, collaborerà con i diversi enti nazionali, regionali e comunali e svilupperà, promuoverà e attuerà campagne e strategie di prevenzione. Ogni azione si baserà su fondamenti metodologici chiari e su informazioni fondate sui dati scientifici e sulle esperienze analoghe maturate in diversi contesti di regolamentazione.
  1. Monitoraggio: la presente legge sarà dotata di strumenti di monitoraggio e di valutazione continua della sua applicazione e del raggiungimento dei suoi obiettivi, che consentano di correggere o adattare gli elementi che si rivelassero inefficaci. Tale monitoraggio stabilirà una serie di indicatori oggettivi sui quali potranno fondarsi le decisioni di modifica della legge.
  1. Conformità giuridica internazionale: la presente legge è elaborata tenendo conto della possibilità per gli Stati di interpretare i trattati in modo flessibile e di attuare soluzioni nazionali diverse per far fronte al problema della cannabis, secondo le loro priorità e le loro esigenze. Il tutto nel rispetto dei trattati internazionali sui diritti umani di cui la Spagna è parte, come hanno fatto altri Stati che hanno regolamentato la cannabis in tutto o in parte del loro territorio, quali il Canada, l’Uruguay, gli Stati Uniti e i Paesi Bassi, tra gli altri.
  1. Controllo e supervisione: la presente legge si caratterizza per uno stretto controllo dello Stato. Essa crea un organismo amministrativo incaricato di supervisionare rigorosamente tutte le attività dei diversi operatori del mercato regolamentato della cannabis. Questo organismo dispone di uno strumento tecnologico efficace per seguire in tempo reale tutti i processi, al fine di prevenire e, se del caso, individuare e sanzionare le irregolarità. Le delegazioni territoriali dell’organismo effettueranno le ispezioni necessarie per individuare le inadempienze.

 

TITOLO I

Dell’uso, dell’accesso e delle attività autorizzate relative ai prodotti della cannabis per gli adulti.

Articolo 5. Detenzione e consumo leciti o legali di prodotti della cannabis.

  1. La detenzione e il consumo di prodotti della cannabis da parte di persone adulte sono autorizzati e considerati leciti o legali, alle condizioni previste dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  1. Sono esclusi dall’ambito di applicazione della presente legge gli usi e i consumi terapeutici, medicinali, medici o farmaceutici della cannabis e la ricerca ad essi connessa.
  1. Sono considerati controllati soltanto i principi attivi della cannabis inclusi nella Convenzione del 1971 sulle sostanze psicotrope, ossia il THC e le sue varianti stereochimiche. Tutti i prodotti della cannabis, comprese le infiorescenze e gli estratti, contenenti principi attivi non controllati da tale convenzione e un tenore di THC inferiore allo 0,3%, sono considerati oggetto di un commercio legale e lecito e sono esclusi dall’ambito di controllo e di applicazione della presente legge, fatto salvo il rispetto della normativa settoriale applicabile a ciascun tipo di prodotto.

Articolo 6. Accesso degli adulti ai prodotti della cannabis.

L’accesso degli adulti ai prodotti della cannabis è autorizzato attraverso due vie, a loro volta suddivise in cinque:

  1. Mediante l’autogestione e la gestione cooperativa dell’accesso:
  2. l’autocoltivazione;
  3. i cannabis social club cooperativi.
  1. Mediante il mercato regolamentato:
  2. i cannabis social club su licenza;
  3. i dispensari di cannabis;
  4. i dispensari di cannabis non psicoattiva.

Articolo 7. Attività relative ai prodotti della cannabis autorizzate per gli adulti.

È consentito seminare, coltivare, produrre, estrarre, trasformare, trasportare, distribuire, consegnare, vendere e consumare prodotti della cannabis, a condizione di soddisfare i requisiti e di rispettare i limiti stabiliti a tal fine dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.

TITOLO II

Agenzia spagnola di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (AECRIC).

CAPO I

Finalità e competenze.

Articolo 8. Istituzione dell’Agenzia spagnola di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (AECRIC).

  1. È istituita l’Agenzia spagnola di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (AECRIC), organismo pubblico indipendente dotato di propria sede e dipendente dal Ministero dei Diritti sociali e dell’Agenda 2030.
  1. L’AECRIC dispone di piena competenza, fatta salva quella spettante allo Stato, alle comunità autonome e agli enti locali, sulle attività di semina, coltivazione, raccolta, controllo, ispezione, produzione, estrazione, lavorazione, etichettatura, confezionamento, tracciabilità, controllo analitico, trasporto, stoccaggio, distribuzione, consegna, vendita e commercializzazione dei prodotti della cannabis.
  1. L’AECRIC dispone di delegazioni territoriali dotate di competenze a livello regionale per esercitare le proprie funzioni su tali territori. La loro configurazione, il loro funzionamento e le competenze loro delegate dall’AECRIC saranno stabiliti per via regolamentare.
  1. Il regolamento corrispondente stabilirà, per tutto quanto non previsto dalla presente legge, le modalità con cui le persone fisiche e giuridiche interagiranno con l’AECRIC e potranno partecipare alle attività disciplinate dalla presente legge.
  1. L’AECRIC opera conformemente all’oggetto e ai principi informatori della presente legge.

Articolo 9. Delle finalità dell’AECRIC.

L’AECRIC persegue le seguenti finalità:

  1. Svolgere tutte le azioni necessarie alla corretta attuazione della legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti, vigilando affinché la tutela dei minori prevalga sull’interesse commerciale e sugli interessi economici.
  1. Coordinare le diverse delegazioni territoriali dell’AECRIC per la corretta attuazione e lo sviluppo della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Sorvegliare, controllare, supervisionare e verificare il rispetto delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Regolamentare le attività specifiche di semina, coltivazione, raccolta, controllo, ispezione, produzione, estrazione, lavorazione, etichettatura, confezionamento, tracciabilità, controllo analitico, trasporto, stoccaggio, distribuzione, consegna, vendita e commercializzazione dei prodotti della cannabis.
  1. Controllare e supervisionare le attività di cui al punto 4 del presente articolo conformemente alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione, fatte salve le competenze attribuite ad altri organi e organismi pubblici dello Stato, delle comunità autonome e degli enti locali.
  1. Promuovere, in coordinamento con il Piano nazionale sulle droghe e con le autorità nazionali, regionali e comunali, azioni di informazione sui rischi e sui danni legati al consumo di cannabis e sulle strategie per prevenirli e ridurli, conformemente alle politiche pubbliche sanitarie.
  1. Incentivare l’acquisizione di dati scientifici mediante la ricerca, il monitoraggio e la valutazione della strategia, al fine di orientare le politiche pubbliche in materia di cannabis, in coordinamento con il Piano nazionale sulle droghe e con le altre autorità nazionali, regionali e comunali competenti.
  1. Valutare periodicamente, secondo una metodologia scientifica e in una prospettiva multidisciplinare, gli effetti della presente legge sulla società spagnola.

Articolo 10. Delle competenze dell’AECRIC.

Per adempiere alle proprie finalità, l’AECRIC dispone delle seguenti competenze:

  1. Supervisionare l’intera filiera del mercato della cannabis, dalla semina e dalla coltivazione fino alla distribuzione, alla consegna e alla vendita ai consumatori adulti.
  1. Creare, organizzare, regolamentare e gestire i registri speciali relativi alle diverse licenze previste dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  2. Regolamentare e stabilire le condizioni necessarie al rilascio, al mantenimento, alla modifica, alla sospensione e alla revoca delle licenze previste dalla presente legge e delle altre licenze disciplinate per via regolamentare.
  3. Regolamentare le licenze del mercato della cannabis non previste dalla presente legge.
  4. Verificare, prima del loro rilascio, che le persone giuridiche che richiedono le licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione soddisfino i requisiti richiesti.
  5. Stabilire e aggiornare ogni anno i diritti applicabili alle licenze del mercato regolamentato della cannabis.
  6. Rilasciare le licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  7. Sottoporre a gara pubblica lo sviluppo del software di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (SoftCRIC).
  1. Definire e regolamentare le informazioni quotidiane da trasmettere all’AECRIC, mediante il SoftCRIC, sul funzionamento, sulle operazioni e sulle attività delle persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare.
  2. Ricevere e trattare le informazioni relative alle attività delle persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare.
  3. Stabilire i requisiti di verifica delle informazioni e dei dati di attività inseriti nel SoftCRIC dalle persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare.
  4. Vigilare affinché i punti di consegna, di vendita e di consumo di prodotti della cannabis siano conformi alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.
  5. Regolamentare gli orari di apertura delle persone giuridiche titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis.
  1. Definire e regolamentare le informazioni che devono figurare sulle etichette, sui contenitori e sugli imballaggi dei prodotti della cannabis e vigilare sul loro rispetto.
  1. Effettuare le ispezioni necessarie presso le persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare, al fine di accertare che le loro attività siano conformi alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.
  1. Regolamentare le procedure di tracciabilità e di controllo della qualità dei prodotti della cannabis, dalla loro produzione alla loro consegna o vendita.
  1. Regolamentare le norme relative a pesticidi, metalli pesanti e altre sostanze contaminanti.
  2. Abilitare, prima di qualsiasi prestazione, le imprese e i lavoratori autonomi chiamati a fornire servizi alle persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare.
  3. Convalidare, prima del loro utilizzo, i software gestionali e gli strumenti tecnologici che le persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare intendono utilizzare.
  4. Stabilire le condizioni di esportazione e di importazione della cannabis per uso adulto.
  5. Partecipare, con il Piano nazionale sulle droghe e con gli altri organismi nazionali, regionali e comunali competenti, all’elaborazione delle linee generali dei programmi di informazione degli adulti in materia di cannabis, a tutti i livelli di intervento, compresa la prevenzione universale, selettiva e indicata.
  1. Elaborare, in coordinamento con gli organi nazionali, regionali e comunali competenti, una relazione annuale di monitoraggio, controllo e valutazione che dia conto dei risultati del processo di regolamentazione integrale dei prodotti della cannabis oggetto della presente legge.
  2. Progettare e attuare, in coordinamento con le autorità nazionali, regionali e comunali, una strategia annuale di informazione sul contenuto e sull’applicazione della presente legge.
  3. Regolamentare le tipologie di infrazioni in caso di inadempimento o di violazione della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Applicare le sanzioni previste dal sistema delle infrazioni della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  2. Esaminare, raccogliere e diffondere informazioni specifiche e orientamenti destinati alle persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare.
  3. Concludere accordi e convenzioni con istituzioni pubbliche o private per adempiere alle proprie finalità, in particolare con quelle che dispongono già di competenze in materia.
  4. Informare i cittadini, in modo aggiornato, mediante pubblicazione sul sito internet dell’AECRIC, delle statistiche relative al rilascio delle licenze, alla vendita di prodotti della cannabis, ai diritti e alle imposte riscossi e, per le imposte a destinazione vincolata, alla loro destinazione precisa.
  5. Consigliare il potere esecutivo, in coordinamento con il Piano nazionale sulle droghe e con gli organismi regionali competenti, sulle politiche relative alla cannabis.
  6. Tutte quelle necessarie al corretto funzionamento dell’AECRIC e alla corretta attuazione e applicazione della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.

CAPO II: Struttura e amministrazione.

Articolo 11. Struttura e composizione dell’AECRIC.

L’AECRIC è dotata dei seguenti organi di amministrazione:

  1. Direzione generale.
  2. Consiglio direttivo.
  3. Consiglio consultivo.

Articolo 12. Direzione generale dell’AECRIC.

  1. La direzione generale dell’AECRIC è incaricata di attuare la presente legge e i suoi regolamenti di attuazione al fine di garantire la regolamentazione integrale della cannabis conformemente ai principi informatori della presente legge.
  1. La persona titolare della direzione generale dell’AECRIC deve avere un profilo indipendente e multidisciplinare ed essere laureata in una delle seguenti specialità: politiche sulle droghe, economia, scienze della salute, scienze sociali, agricoltura o diritti umani.
  1. La persona titolare è proposta e nominata dal consiglio direttivo per un periodo di quattro anni, rinnovabile una sola volta. La sua nomina, il suo rinnovo o la sua revoca richiedono la maggioranza dei voti del consiglio direttivo.
  1. La persona titolare della direzione generale dell’AECRIC dispone delle seguenti attribuzioni:

a) proporre all’approvazione del consiglio direttivo gli orientamenti generali e specifici relativi all’amministrazione, all’attuazione, all’esecuzione e alla sanzione delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione; b) amministrare l’AECRIC; c) proporre tre dei membri del consiglio consultivo; d) convocare periodicamente le sedute ordinarie del consiglio direttivo, almeno una volta al mese; e) convocare le sedute del consiglio consultivo per valutare l’attuazione della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione; f) tutte le altre attribuzioni conferitele da altre disposizioni legislative e regolamentari.

Articolo 13. Consiglio direttivo dell’AECRIC.

  1. Il consiglio direttivo dell’AECRIC è composto da undici persone, secondo la seguente configurazione:

a) cinque rappresentanti delle diverse delegazioni territoriali dell’AECRIC, estratti a sorte per un periodo di due anni tra tutte le delegazioni territoriali; b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti ministeri: I. Diritti sociali e Agenda 2030. II. Lavoro ed Economia sociale. III. Consumo. IV. Salute. V. Finanze. VI. Agricoltura, Pesca e Alimentazione.

  1. Il rappresentante del Ministero dei Diritti sociali e dell’Agenda 2030 assume la rappresentanza legale dell’AECRIC, dispone del voto decisivo in caso di parità nelle votazioni del consiglio direttivo ed è competente a convocare le sedute straordinarie del consiglio direttivo e del consiglio consultivo.
  1. In caso di modifica o soppressione di un ministero, entra a far parte del consiglio direttivo un rappresentante del ministero al quale sono state trasferite le competenze del ministero modificato o soppresso, salvo che vi sia già rappresentato.
  1. I membri del consiglio direttivo devono essere rappresentativi secondo un criterio multidisciplinare e di genere.

Articolo 14. Attribuzioni del consiglio direttivo.

Il consiglio direttivo ha le seguenti attribuzioni:

  1. Esaminare e, se del caso, approvare, su proposta della direzione generale, gli orientamenti generali e specifici relativi all’amministrazione, all’attuazione, all’esecuzione e alla sanzione delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Approvare i regolamenti necessari al funzionamento dell’AECRIC e al corretto sviluppo e alla corretta attuazione della presente legge.
  1. Partecipare all’elaborazione delle politiche nazionali di controllo e di regolamentazione dei prodotti della cannabis, in coordinamento con il Piano nazionale sulle droghe e con gli altri organismi amministrativi nazionali, regionali e comunali competenti.
  1. Designare i tre membri del consiglio consultivo tra quelli proposti dalla direzione generale dell’agenzia.
  1. Prendere conoscenza delle raccomandazioni formulate dal consiglio consultivo e proporre l’attuazione delle modifiche o delle politiche pubbliche che ne derivano.
  1. Rivolgere raccomandazioni alla persona titolare della direzione generale sul funzionamento dell’AECRIC e sull’attuazione della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Comunicare al ministero rappresentato, per quanto riguarda la regolamentazione e il controllo dei prodotti della cannabis, i risultati della valutazione e del monitoraggio.

Articolo 15. Consiglio consultivo dell’AECRIC.

Il consiglio consultivo ha il compito di:

  1. Rivolgere raccomandazioni al consiglio direttivo e alla direzione generale sul funzionamento dell’AECRIC nonché sull’attuazione della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Valutare le relazioni di attività dell’AECRIC.
  1. Presentare all’AECRIC proposte di miglioramento delle sue funzioni e attribuzioni, di sviluppo di progetti che favoriscano l’acquisizione di dati scientifici e su tutte le questioni che contribuiscano al raggiungimento delle finalità della presente legge.
  1. Elaborare relazioni, su richiesta della direzione generale o del consiglio direttivo, su qualsiasi questione connessa allo sviluppo e all’applicazione della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.

Articolo 16. Struttura del consiglio consultivo.

  1. Il consiglio consultivo è composto da dieci persone:

a) tre su proposta della direzione generale dell’AECRIC: I. un rappresentante delle organizzazioni datoriali titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis; II. un rappresentante delle federazioni di cannabis social club cooperativi; III. un rappresentante delle associazioni di autocoltivatori di cannabis. La loro designazione e il loro rinnovo spettano al consiglio direttivo dell’AECRIC; il loro mandato è rinnovato ogni due anni, senza possibilità di rielezione. b) un rappresentante di ciascuno dei seguenti ministeri: I. Ministero degli Affari economici e della Trasformazione digitale; II. Ministero dell’Industria, del Commercio e del Turismo; III. Ministero per la Transizione ecologica e la Sfida demografica. In caso di modifica o soppressione di un ministero, entra a far parte del consiglio consultivo un rappresentante del ministero al quale sono state trasferite le competenze del ministero modificato o soppresso, salvo che sia già rappresentato nel consiglio consultivo o nel consiglio direttivo. c) un rappresentante del Piano nazionale sulle droghe; d) un rappresentante dell’Agenzia delle entrate; e) il presidente o la presidente e il vicepresidente o la vicepresidente della commissione mista sulle dipendenze del Congresso e del Senato. In caso di modifica o soppressione della commissione mista sulle dipendenze, entrano a far parte del consiglio consultivo il presidente o la presidente e il vicepresidente o la vicepresidente della commissione, mista, del Congresso o del Senato, alla quale sono state trasferite le competenze in materia di dipendenze.

  1. Uno dei membri del consiglio consultivo, scelto tra quelli proposti dalla direzione generale, ne assume la rappresentanza e dispone del voto decisivo in caso di parità nelle votazioni di tale organo.
  1. I membri del consiglio consultivo devono essere rappresentativi secondo un criterio multidisciplinare e di genere.

Articolo 17. Risorse dell’AECRIC.

L’AECRIC dispone di un patrimonio proprio; è finanziata dal bilancio generale dello Stato e i suoi beni sono impignorabili.

TITOLO III: Software di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (SoftCRIC).

Articolo 18. Disposizioni generali.

  1. L’AECRIC indirà una gara pubblica per la creazione del software di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (SoftCRIC), strumento destinato a controllare e supervisionare tutte le operazioni e le attività delle persone giuridiche titolari delle licenze previste dalla presente legge e di quelle disciplinate per via regolamentare.
  1. Tutte le persone giuridiche abilitate da una licenza a esercitare le attività disciplinate dalla presente legge sono tenute a comunicare tutte le informazioni richieste per ciascun tipo di licenza.
  1. L’AECRIC stabilirà per via regolamentare l’insieme delle informazioni da comunicare obbligatoriamente per ciascun tipo di licenza prevista dalla presente legge e per quelle disciplinate per via regolamentare.

TITOLO IV: Limitazioni generali.

Articolo 19. Divieto ai minori di tutte le attività previste dalla presente legge.

Tutte le attività previste dalla presente legge sono rigorosamente vietate ai minori, senza eccezioni.

Articolo 20. Spazi di consumo di prodotti della cannabis.

  1. Il consumo di prodotti della cannabis per combustione è limitato alla sfera privata e agli spazi di consumo abilitati dalla presente legge, ossia:

a) le zone di consumo integrate nei cannabis social club cooperativi; b) le zone di consumo integrate nei cannabis social club su licenza; c) le sale di consumo disciplinate dal sistema di licenze del mercato regolamentato della cannabis.

  1. L’AECRIC potrà, per via regolamentare, estendere gli spazi autorizzati per il consumo di prodotti della cannabis per combustione.
  1. Dovranno essere rispettate le condizioni previste dalla legge 28/2005, del 26 dicembre, sulle misure sanitarie contro il tabagismo, o da qualsiasi legge che la aggiorni o la modifichi; nessun personale dipendente potrà essere presente negli spazi, nelle zone o nelle sale di consumo di prodotti della cannabis durante l’orario di apertura dell’attività principale.
  1. Gli spazi di consumo di prodotti della cannabis devono essere dotati di un adeguato sistema di estrazione e filtrazione dei fumi, conformemente alle norme tecniche e urbanistiche comunali vigenti nel luogo in cui sono situati.

Articolo 21. Limiti al trasporto e alla detenzione di prodotti della cannabis per il consumo personale degli adulti.

  1. La quantità autorizzata per gli adulti in materia di trasporto o di detenzione negli spazi pubblici è al massimo una delle quattro opzioni seguenti:

a) 100 grammi di infiorescenze di cannabis essiccate; b) 30 grammi di estratti di cannabis; c) prodotti elaborati a base di cannabis contenenti in totale 10 grammi di THC; d) la somma delle possibili combinazioni proporzionali dei prodotti precedenti.

  1. La quantità annua autorizzata per gli adulti per il consumo personale al domicilio o in spazi privati analoghi è al massimo una delle quattro opzioni seguenti:

a) 3.650 grammi di infiorescenze di cannabis essiccate; b) 1.000 grammi di estratti di cannabis; c) prodotti elaborati a base di cannabis contenenti in totale 365 grammi di THC; d) la somma delle possibili combinazioni proporzionali dei prodotti precedenti.

  1. Nei domicili o negli spazi privati analoghi in cui convivono più consumatori adulti, non potrà essere detenuto più del doppio della quantità stabilita al punto 2 del presente articolo per una persona, qualunque sia il numero di adulti del nucleo familiare.

Articolo 22. Limiti all’accesso, all’acquisto, alla vendita e alla distribuzione di cannabis.

  1. Attraverso le diverse vie di accesso previste dalla presente legge, diverse dall’autocoltivazione, gli adulti potranno ottenere, fatti salvi i limiti aggiuntivi stabiliti per ciascuna di esse, al massimo, per acquisto o per distribuzione, una delle quattro opzioni seguenti:

a) 25 grammi di infiorescenze di cannabis essiccate; b) 12,5 grammi di estratti di cannabis; c) prodotti elaborati a base di cannabis contenenti al massimo 2,5 grammi di THC; d) la somma delle possibili combinazioni proporzionali dei prodotti precedenti.

  1. È vietato fornire, in qualsiasi forma e attraverso qualsiasi via di accesso, campioni gratuiti di prodotti della cannabis.

Articolo 23. Limiti relativi al materiale genetico di partenza per la coltivazione di cannabis per uso adulto.

Non è imposta alcuna limitazione all’utilizzo di materiale genetico di partenza per la coltivazione di cannabis per uso adulto, qualunque sia l’origine o il formato di tale materiale (semi, piantine, materiale in vitro, talee o piante madri), sia che l’accesso avvenga mediante l’autocoltivazione, i cannabis social club cooperativi o il mercato regolamentato.

Articolo 24. Limiti alla vendita al dettaglio di materiale genetico di partenza per la coltivazione di cannabis per uso adulto.

  1. La vendita al cliente finale di semi, piantine, talee o piante madri di cannabis per uso adulto è riservata ai grow shop, in negozio fisico oppure online.
  1. Per esercitare tale attività, i grow shop devono essere iscritti alla voce fiscale del registro delle attività economiche corrispondente a tale attività, creata a tal fine in virtù della disposizione aggiuntiva terza della presente legge.
  1. L’AECRIC stabilirà per via regolamentare le condizioni e i requisiti di informazione, etichettatura e confezionamento del materiale genetico di partenza per la coltivazione di cannabis per uso adulto.

TITOLO V: Strategie di informazione e di valutazione rivolte agli adulti.

Articolo 25. Strategie di informazione e di valutazione relative al consumo di cannabis tra gli adulti.

  1. L’AECRIC, in coordinamento con il Piano nazionale sulle droghe e con gli organismi nazionali, regionali e comunali competenti in materia sanitaria, dovrà elaborare e attuare:

a) guide e linee guida, con un approccio inclusivo e in una prospettiva di genere, che consentano di armonizzare i programmi destinati agli adulti in materia di intervento educativo, di prevenzione o di riduzione dei rischi e dei danni, in tutte le loro modalità: universale, selettiva e indicata; b) una valutazione annuale che dia conto del contenuto e dell’applicazione della presente legge; c) campagne di informazione e di sensibilizzazione sui rischi legati al consumo di prodotti della cannabis e sulle strategie per prevenirli e ridurli. Tali campagne dovranno essere diffuse in tutti i luoghi di vendita, di distribuzione e di consumo di prodotti della cannabis; d) le informazioni sui rischi e sui danni legati al consumo di prodotti della cannabis, che dovranno figurare sui contenitori e sugli imballaggi dei prodotti della cannabis.

  1. Tutte le informazioni diffuse a tali fini devono essere fondate sui dati scientifici e tenere conto dei principi informatori della presente legge.

TITOLO VI: Accesso ai prodotti della cannabis mediante l’autogestione e la gestione cooperativa.

CAPO I: Autocoltivazione.

Articolo 26. Disposizioni generali.

  1. Le persone fisiche maggiorenni residenti in Spagna, individualmente o in piccoli gruppi di 5 persone conviventi al massimo, possono allestire uno spazio di autocoltivazione per autoapprovvigionarsi di cannabis destinata al proprio consumo, senza dichiarazione né registrazione, purché rispettino le condizioni e i limiti stabiliti dalla presente legge.
  1. Ciascuna persona fisica può essere titolare o contitolare di un solo spazio di autocoltivazione.
  1. Sono previste due modalità di accesso mediante l’autocoltivazione: la coltivazione in esterno e la coltivazione in interno.
  1. Le coltivazioni devono trovarsi in spazi chiusi, al chiuso o all’aperto, con le piante collocate in luogo sicuro, senza superare muri o recinzioni, in modo da non essere visibili né accessibili dalla pubblica via. Tali spazi non devono essere accessibili ai minori.
  1. Per la coltivazione in interno deve essere installato un adeguato sistema di estrazione e filtrazione dell’aria.

Articolo 27. Limiti dell’autocoltivazione.

La cannabis può essere coltivata alle condizioni previste dall’articolo 26 della presente legge, a condizione che:

  1. la coltivazione in esterno non superi un volume di 20 metri cubi;
  1. la coltivazione in interno non utilizzi una potenza luminosa superiore a 1.200 watt e non occupi un volume superiore a 4 metri cubi;
  1. in caso di coltivazione simultanea in interno e in esterno, non sia superata la somma proporzionale dei limiti stabiliti ai punti 1 e 2 del presente articolo;
  1. in caso di autocoltivazione in piccolo gruppo, possano parteciparvi al massimo 5 persone, sempre all’interno di uno stesso nucleo familiare; la produzione non potrà tuttavia superare il doppio del limite stabilito per una persona, qualunque sia il numero di partecipanti per nucleo familiare.

Articolo 28. Zona di conservazione genetica. Piante madri e talee.

  1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 27, può essere allestito uno spazio per la conservazione di piante madri e talee, destinate a essere successivamente utilizzate per la coltivazione, in interno o in esterno.
  1. La zona di conservazione delle piante madri e delle talee non deve utilizzare una potenza luminosa superiore a 400 watt né occupare un volume superiore a 2 metri cubi.

CAPO II: Cannabis social club cooperativi.

Articolo 29. Disposizioni generali.

  1. Le persone residenti in Spagna che consumano prodotti della cannabis possono riunirsi in associazioni senza scopo di lucro, denominate cannabis social club cooperativi, al fine di autoapprovvigionarsi di prodotti della cannabis per il proprio consumo.
  1. Le persone non socie non possono accedere ai locali di un cannabis social club cooperativo.
  1. Ciascun socio può autoapprovvigionarsi di prodotti della cannabis soltanto tramite un unico cannabis social club cooperativo, circostanza che attesta mediante una dichiarazione sostitutiva al momento dell’adesione.
  1. I soci di un cannabis social club cooperativo devono partecipare, in misura più o meno ampia, al ciclo di produzione dei prodotti della cannabis e/o alle attività tecniche o amministrative necessarie al corretto funzionamento dell’ente.
  1. I cannabis social club cooperativi devono essere costituiti conformemente alla legge organica 1/2002, del 22 marzo, che disciplina il diritto di associazione, o alle diverse leggi regionali che disciplinano il diritto di associazione.
  1. Prima di iniziare qualsiasi attività connessa al ciclo di produzione e di distribuzione dei prodotti della cannabis, i cannabis social club cooperativi devono richiedere una licenza all’AECRIC. Il club può esercitare tali attività soltanto dopo la convalida da parte dell’AECRIC delle informazioni fornite, il rilascio della licenza richiesta e l’iscrizione dell’ente nel registro speciale dei cannabis social club cooperativi.
  1. I cannabis social club cooperativi sono esentati dai diritti di rilascio e di mantenimento della licenza che li abilita a esercitare le proprie attività.
  1. I cannabis social club cooperativi sono esentati da qualsiasi imposta sulla produzione di prodotti della cannabis o sulla loro distribuzione ai propri soci.

Articolo 30. Locali dei cannabis social club cooperativi.

  1. I cannabis social club cooperativi devono riunire tutti i propri impianti in un unico luogo, con la sola eccezione di una zona di consumo e/o di distribuzione aggiuntiva, distinta da quella principale, situata in un altro luogo, in cui è vietato coltivare o trasformare cannabis.
  1. Qualora esista una zona di distribuzione aggiuntiva situata in un altro luogo, il trasporto di prodotti della cannabis tra l’impianto di coltivazione e tale luogo deve essere dichiarato all’AECRIC mediante il SoftCRIC con almeno un’ora di anticipo, e i prodotti devono essere confezionati secondo le modalità previste dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione. All’interno viene collocato un codice unico di trasporto generato dal SoftCRIC, comprendente tutti i dati identificativi relativi al trasporto. I trasporti di prodotti della cannabis devono essere effettuati con mezzi di trasporto privati o da un’impresa titolare di una licenza di distribuzione di cannabis.
  1. I cannabis social club cooperativi devono richiedere le autorizzazioni urbanistiche comunali necessarie all’esercizio della loro attività. I comuni possono rifiutare l’insediamento di tali attività soltanto per ragioni strettamente tecniche o urbanistiche.
  1. Nessun cannabis social club cooperativo può essere insediato in un’abitazione.
  1. I cannabis social club cooperativi devono disporre di una zona di controllo degli accessi per non fumatori, separata dal resto degli impianti, in cui si ricevono le merci e si controlla l’accesso dei soci.
  1. I cannabis social club cooperativi devono disporre di una zona di distribuzione per non fumatori, separata dal resto degli impianti, in cui i soci accedono in privato ai prodotti della cannabis.
  1. I cannabis social club cooperativi devono disporre di una zona di stoccaggio dei prodotti della cannabis, chiusa a chiave e dotata di misure di sicurezza.

Articolo 31. Obblighi dei cannabis social club cooperativi.

  1. I cannabis social club cooperativi devono inserire nei propri statuti le seguenti disposizioni:

a) i soci devono avere più di 18 anni e godere della piena capacità giuridica; b) l’associazione non ha scopo di lucro; c) l’associazione ha in particolare per oggetto la realizzazione di un progetto di cannabis social club cooperativo conformemente alla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti.

  1. Per il loro corretto funzionamento, i cannabis social club cooperativi devono:

a) fornire informazioni sui rischi e sui danni legati al consumo di cannabis e sulle strategie per prevenirli e ridurli, contenute nelle campagne dell’AECRIC, del Piano nazionale sulle droghe e degli altri organismi regionali competenti; b) verificare l’identità, la maggiore età e la qualità di socio delle persone che accedono alla sede sociale o alla distribuzione di prodotti della cannabis; c) effettuare revisioni mensili per adeguare la produzione alla domanda reale dei soci iscritti al programma di autoapprovvigionamento; d) designare tra i soci un responsabile tecnico, incaricato di coordinare il ciclo di produzione dei prodotti della cannabis e di vigilare sul rispetto dei limiti di produzione; il responsabile tecnico risponde, insieme alla persona che ricopre la presidenza del club, alle ispezioni dell’AECRIC; e) garantire che tutti gli spazi e tutte le attività del club siano sicuri e funzionino secondo un approccio e una prospettiva di genere.

  1. I cannabis social club cooperativi devono comunicare quotidianamente all’AECRIC, mediante il SoftCRIC, tutti i dati relativi alla produzione e alla distribuzione di prodotti della cannabis in forma aggregata, senza identificare individualmente i soci.

Articolo 32. Limiti al ricorso a prestatori di servizi.

  1. I soci del cannabis social club cooperativo sono incaricati di gestire tutte le attività relative al ciclo completo di produzione e di distribuzione dei prodotti della cannabis e alla gestione interna dell’ente, e possono essere assunti come dipendenti a tali fini.
  1. I cannabis social club cooperativi non possono avvalersi di imprese o di lavoratori autonomi per le attività di cui al punto 1 del presente articolo.
  1. I cannabis social club cooperativi possono avvalersi di imprese e di lavoratori autonomi per le proprie esigenze in materia di sicurezza, strumenti tecnologici di gestione, servizi contabili e fiscali, difesa legale, consulenza agronomica, nonché delle imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis abilitate a fornire loro servizi conformemente alla presente legge.

 Articolo 33. Limiti di produzione massima per anno solare e di acquisto di cannabis.

  1. La produzione massima è limitata a 90 chilogrammi di infiorescenze di cannabis essiccate per anno solare.
  1. Un cannabis social club cooperativo non può accumulare quantità superiori a quelle indicate al punto 1 del presente articolo. Il club è responsabile di modulare la propria produzione di cannabis in funzione delle eccedenze delle produzioni precedenti. Qualsiasi eccedenza di produzione deve essere dichiarata all’AECRIC mediante il SoftCRIC e distrutta secondo i protocolli previsti dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  1. I cannabis social club cooperativi non possono acquistare prodotti della cannabis: tutti devono provenire dalla loro produzione.

Articolo 34. Limiti di coltivazione di cannabis per socio.

La cannabis può essere coltivata alle condizioni previste dall’articolo 33 della presente legge, a condizione di non superare, per socio:

  1. un volume di 6 metri cubi per la coltivazione in esterno;
  1. una potenza luminosa di 300 watt per la coltivazione in interno, senza superare un volume di 1 metro cubo;
  1. in caso di coltivazione simultanea in esterno e in interno, la somma proporzionale dei limiti stabiliti ai punti 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 35. Zona di conservazione genetica. Piante madri e talee.

  1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 34, può essere allestita una zona per la conservazione di piante madri e talee, destinate a essere successivamente utilizzate per la coltivazione, in interno o in esterno.
  1. A tal fine è stabilito un limite di 0,5 metri cubi e di una potenza luminosa massima di 100 watt per socio.
  1. Qualunque sia il numero di soci del cannabis social club cooperativo, la zona di conservazione delle piante madri e delle talee può occupare un volume minimo di 6 metri cubi con una potenza luminosa fino a 1.200 watt.

Articolo 36. Produzione di semi di cannabis.

  1. I cannabis social club cooperativi non possono vendere semi di cannabis e possono produrne soltanto per le coltivazioni dell’ente.
  1. Qualora svolgano un’attività di produzione di semi, devono dichiararlo specificamente all’AECRIC mediante il SoftCRIC, indicando lo spazio in metri cubi e il numero di piante destinate alla produzione di semi, e comunicare la produzione finale in grammi di semi una volta raccolti.

Articolo 37. Realizzazione di estrazioni ed elaborazione di prodotti della cannabis.

  1. I cannabis social club cooperativi possono realizzare estrazioni meccaniche di cannabis per distribuirle ai propri soci o per elaborare prodotti della cannabis, ma non possono realizzare estrazioni con solventi.
  1. I cannabis social club cooperativi che realizzano estrazioni meccaniche, sia per la distribuzione ai soci sia per l’elaborazione di prodotti della cannabis, devono registrare i dati relativi a tali attività nel SoftCRIC, indicando la quantità di materia vegetale utilizzata proveniente dalle coltivazioni, il metodo di estrazione meccanica, l’origine della materia (infiorescenze essiccate o valorizzazione di residui di produzione), nonché la quantità totale di estratti meccanici o di prodotti della cannabis ottenuta.
  1. In caso di elaborazione di prodotti della cannabis destinati all’ingestione, il socio che li prepara deve disporre delle certificazioni necessarie alla manipolazione degli alimenti.

Articolo 38. Previsione di consumo dei soci.

  1. Al momento dell’adesione, ciascun socio formula una previsione del proprio consumo mensile di prodotti della cannabis; il cannabis social club cooperativo assume tale previsione come riferimento per aumentare la quantità di cannabis da produrre nel successivo ciclo di coltivazione, sempre entro i limiti stabiliti dalla presente legge.
  1. Un mese dopo che il nuovo socio ha iniziato a ritirare prodotti della cannabis sulla base della sua previsione, il club la rivede e la adegua in funzione del consumo reale per il successivo ciclo di coltivazione.
  1. Il club deve tenere un monitoraggio della previsione di consumo complessiva dei soci, senza individualizzazione. Tale previsione deve essere registrata nel SoftCRIC.
  1. Il club deve tenere un monitoraggio individualizzato delle previsioni di consumo di ciascun socio, per iscritto in registri vidimati dall’AECRIC oppure mediante un software gestionale convalidato dall’AECRIC che non consenta di manipolare le informazioni. Tali informazioni non sono comunicate all’AECRIC, ma devono essere conservate dal club per almeno quattro anni ai fini di eventuali ispezioni.

Articolo 39. Distribuzione ai soci.

  1. I soci non possono cedere a terzi i prodotti della cannabis loro distribuiti a titolo personale, neppure gratuitamente.
  1. La distribuzione di prodotti della cannabis deve avvenire previa identificazione del socio, in uno spazio riservato all’interno del cannabis social club cooperativo.
  1. Di norma, i soci di un cannabis social club cooperativo possono accedere alla distribuzione di prodotti della cannabis soltanto a partire dal ciclo di coltivazione successivo alla loro ammissione. In alternativa, il club può decidere autonomamente di consentire loro l’accesso prima, grazie alle scorte di prodotti della cannabis disponibili tra due cicli di coltivazione, ma in nessun caso prima di 15 giorni dalla loro ammissione.
  1. Il club deve tenere un monitoraggio quotidiano delle distribuzioni di prodotti della cannabis ai soci in forma aggregata, senza individualizzazione. Tali informazioni devono essere comunicate all’AECRIC mediante il SoftCRIC.
  1. Il club deve controllare e registrare le informazioni relative alle distribuzioni di cannabis a ciascun socio, indicando la quantità, il tipo di prodotto e la data del ritiro. Il socio deve inoltre firmare ogni ritiro. Tale monitoraggio può essere tenuto per iscritto in registri vidimati dall’AECRIC oppure mediante un software gestionale convalidato dall’AECRIC che non consenta di manipolare le informazioni. Tali informazioni non sono comunicate all’AECRIC, ma devono essere conservate dal club per almeno quattro anni ai fini di eventuali ispezioni.
  1. È vietata qualsiasi forma di somministrazione di superalcolici negli spazi di distribuzione.

Articolo 40. Limiti della distribuzione mensile di cannabis ai soci.

La quantità massima di prodotti della cannabis che può essere distribuita ai soci è di 90 grammi di infiorescenze di cannabis essiccate al mese, o l’equivalente in prodotti della cannabis ottenuti a partire da tale quantità massima di infiorescenze essiccate.

Articolo 41. Spazio di consumo di prodotti della cannabis.

  1. Gli spazi destinati al consumo di prodotti della cannabis per combustione devono rispettare le disposizioni dell’articolo 20 della presente legge.
  1. È vietata qualsiasi forma di somministrazione di superalcolici negli spazi di consumo di prodotti della cannabis.

TITOLO VII: Licenze del mercato regolamentato.

CAPO I: Disposizioni generali.

Articolo 42. Domanda di licenze.

  1. Il sistema di licenze del mercato regolamentato della cannabis autorizza le imprese a seminare, coltivare, raccogliere, produrre, estrarre, elaborare prodotti, effettuare il controllo analitico, trasportare, confezionare, etichettare, pubblicizzare, distribuire, vendere e commercializzare prodotti della cannabis, conformemente alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.
  1. Tutte le imprese che chiedono una licenza nel mercato regolamentato della cannabis devono presentarne domanda all’AECRIC prima di iniziare la propria attività. I dati necessari all’istruttoria della domanda sono stabiliti dall’AECRIC per via regolamentare.
  1. La licenza si considera rilasciata soltanto a seguito di un provvedimento espresso di rilascio; il silenzio dell’amministrazione non equivale ad accoglimento in tali casi.
  1. Una volta rilasciata la licenza, l’impresa è iscritta nei registri speciali dell’AECRIC corrispondenti al tipo di licenza richiesto, il che la abilita a iniziare la propria attività.
  1. I registri speciali dell’AECRIC relativi ai diversi tipi di licenze del mercato regolamentato contengono tutti i dati forniti al momento della domanda di licenza.
  1. Le imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis devono richiedere le autorizzazioni urbanistiche comunali necessarie all’esercizio della loro attività. I comuni possono rifiutare l’insediamento di tali attività soltanto per ragioni strettamente tecniche o urbanistiche.

Articolo 43. Limiti alla domanda di licenze.

  1. Nessuna persona fisica o giuridica può partecipare a più di un’impresa titolare di una licenza del mercato regolamentato della cannabis, né in qualità di amministratore né di socio, qualunque sia il numero di azioni o quote che detiene.
  1. Le licenze del mercato regolamentato non possono essere trasmesse in alcun modo, né vendute, locate o cedute, a titolo gratuito o oneroso.
  1. Una volta rilasciata, la licenza deve essere integralmente attuata entro il termine massimo di un anno, pena la revoca.
  1. Non possono richiedere licenze né partecipare a imprese che ne fanno richiesta le imprese i cui soci o amministratori siano persone giuridiche con sede in Paesi in cui per la loro costituzione non è richiesta l’identificazione dei titolari o delle persone fisiche.

Articolo 44. Tipi di licenze.

1. La presente legge disciplina i seguenti tipi di licenze per il mercato regolamentato della cannabis: a) licenze di accesso ai prodotti della cannabis: I. cannabis social club su licenza; II. dispensario di cannabis; III. dispensario di cannabis non psicoattiva; b) licenze di produzione di prodotti della cannabis: I. produzione di cannabis; II. società cooperativa di microproduttori; III. trasformazione di cannabis; IV. produzione e commercializzazione di semi di cannabis; c) altre licenze del mercato regolamentato dei prodotti della cannabis: I. sala di consumo di cannabis; II. estrazione con solventi; III. distribuzione di cannabis; IV. ricerca botanica sulla cannabis; V. laboratori di controllo della qualità dei prodotti della cannabis. 2. L’AECRIC è autorizzata a regolamentare nuovi tipi di licenze e a stabilire le condizioni e i requisiti per ottenerle, tenendo conto dei principi informatori della presente legge.

Articolo 45. Diritti connessi alla domanda e al mantenimento delle licenze.

  1. L’AECRIC stabilisce i diritti applicabili alle licenze del mercato regolamentato della cannabis, aggiornati ogni anno.
  1. Sono previsti tre tipi di diritti:

a) diritto di domanda della licenza; b) diritto progressivo in funzione del volume di produzione in metri cubi; c) diritto annuale di mantenimento della licenza.

  1. I diritti stabiliti dall’AECRIC devono essere progressivi; l’AECRIC li modula al fine di favorire al massimo l’integrazione e la transizione degli operatori informali verso il mercato regolamentato.
  1. I diritti di cui al punto 2 del presente articolo sono gratuiti per le licenze di produzione di prodotti della cannabis richieste ai fini di un insediamento nelle Isole Baleari, nelle Canarie, a Ceuta, a Melilla o in qualsiasi provincia la cui densità di popolazione sia inferiore a cento abitanti per chilometro quadrato, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (INE) al momento della domanda.
  1. I diritti di cui al punto 2 del presente articolo sono gratuiti per le licenze di ricerca botanica sulla cannabis.

Articolo 46. Limiti al cumulo di licenze.

Nel mercato regolamentato si applicano i seguenti limiti al cumulo di licenze:

  1. Nessuno può essere titolare contemporaneamente di:

a) più di una licenza di cannabis social club su licenza; b) più di cinque licenze di dispensario di cannabis; c) più di una licenza di produzione di cannabis; d) più di una licenza di società cooperativa di microproduttori; e) più di una licenza di trasformazione di cannabis; f) più di cinque licenze di sala di consumo di cannabis; g) più di una licenza di estrazione con solventi; h) più di una licenza di distribuzione di cannabis; i) più di una licenza di ricerca botanica sulla cannabis; j) più di una licenza di produzione e commercializzazione di semi di cannabis; k) più di una licenza di laboratorio di controllo della qualità.

  1. Sono consentiti soltanto i seguenti cumuli:

a) una licenza di produzione di cannabis e una licenza di trasformazione di cannabis; b) una licenza di produzione di cannabis e una licenza di ricerca botanica sulla cannabis; c) una licenza di cannabis social club su licenza e una licenza di estrazione con solventi; d) una licenza di trasformazione di cannabis e una licenza di estrazione con solventi.

Articolo 47. Limiti al ricorso a prestatori di servizi.

  1. Il personale dipendente delle imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis è incaricato di gestire tutti gli aspetti connessi all’attività oggetto di licenza; non è possibile ricorrere a tali fini a servizi esterni di persone giuridiche o di lavoratori autonomi.
  1. Le imprese titolari di una licenza del mercato regolamentato della cannabis possono avvalersi di imprese e di lavoratori autonomi soltanto per le proprie esigenze in materia di sicurezza, strumenti tecnologici di gestione, servizi contabili e fiscali, difesa legale, consulenza agronomica, nonché delle imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis abilitate a fornire loro servizi conformemente alla presente legge.

CAPO II: Misure di sicurezza e controllo delle attività.

Articolo 48. Misure di sicurezza per le imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis.

  1. Tutti gli impianti delle imprese titolari di una licenza del mercato regolamentato devono essere sottoposti a videosorveglianza integrale e continua, ad eccezione degli spazi di vendita e di consumo di prodotti della cannabis, che sono soggetti alle disposizioni della legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali. L’AECRIC può visionare le immagini in tempo reale. Deve essere garantita la conservazione delle registrazioni per almeno 3 mesi.
  1. Le imprese titolari di una licenza del mercato regolamentato devono sottoscrivere un servizio di allarme presso un’impresa abilitata dall’AECRIC, collegato alle forze e ai corpi di sicurezza dello Stato.
  1. Le misure di sicurezza devono essere predisposte prima dell’inizio dell’attività.
  1. L’accesso a tutti gli impianti delle imprese titolari di una licenza del mercato regolamentato della cannabis è riservato al loro personale, ad eccezione delle zone di vendita e di consumo di prodotti della cannabis, accessibili ai loro clienti.
  1. Tutti i prodotti della cannabis delle imprese del mercato regolamentato devono essere custoditi e stoccati in una zona chiusa a chiave, sottoposta a videosorveglianza e conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dall’AECRIC per via regolamentare.
  1. Tutti i rifiuti organici e inorganici derivanti dal ciclo di produzione e di commercializzazione dei prodotti della cannabis devono essere sottoposti al trattamento stabilito dall’AECRIC per via regolamentare.

Articolo 49. Trasporto dei prodotti della cannabis.

Il trasporto di prodotti della cannabis tra persone giuridiche titolari di licenze del mercato regolamentato, o tra i loro diversi impianti, deve essere effettuato da imprese titolari di una licenza di distribuzione di cannabis o con mezzi di trasporto privati, ed essere sempre notificato preventivamente all’AECRIC mediante il SoftCRIC, con almeno un’ora di anticipo.

Articolo 50. Attività ispettiva per il controllo delle licenze del mercato regolamentato della cannabis.

  1. L’AECRIC può effettuare ispezioni presso le persone giuridiche titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis.
  1. Le ispezioni possono essere fisiche o virtuali e non sono preannunciate.
  1. Le persone giuridiche titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis devono comunicare all’AECRIC un orario settimanale durante il quale è sempre presente una persona responsabile per ricevere le ispezioni dei tecnici dell’AECRIC. 

Articolo 51. Controllo dell’accesso agli impianti.

  1. Le persone giuridiche titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis devono disporre di una zona di controllo degli accessi, separata dal resto degli impianti, in cui si consegnano e si ricevono le merci. L’accesso è controllato previa presentazione dell’identificazione del personale, dei fornitori, dei prestatori di servizi abilitati e dei clienti.
  1. Deve essere tenuto, mediante il SoftCRIC, un registro quotidiano del personale che accede ai diversi impianti della persona giuridica titolare della licenza.
  1. I fornitori e i prestatori di servizi abilitati devono essere dichiarati all’AECRIC mediante il SoftCRIC prima del loro accesso agli impianti, e accedervi identificati da un badge generato dal SoftCRIC.

Articolo 52. Obbligo di comunicare all’AECRIC tutte le operazioni e le attività svolte.

  1. Le imprese titolari di una licenza del mercato regolamentato della cannabis devono controllare e registrare le informazioni relative a tutte le operazioni effettuate in materia di produzione, trasformazione, estrazione, distribuzione, controllo analitico, vendita all’ingrosso o al dettaglio di prodotti della cannabis.
  1. Per le vendite al dettaglio di prodotti della cannabis effettuate dalle imprese titolari di licenze di accesso ai prodotti della cannabis, tali informazioni sono comunicate in forma aggregata, senza identificare individualmente i clienti.
  1. Tutte le informazioni devono essere comunicate quotidianamente all’AECRIC mediante il SoftCRIC, conformemente alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.
  1. La mancata comunicazione, per un giorno, delle informazioni da inserire nel SoftCRIC può dar luogo a un’ispezione dei tecnici dell’AECRIC.
  1. Parallelamente al SoftCRIC, le imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis possono utilizzare altri software per controllare le proprie operazioni, a condizione che siano stati convalidati dall’AECRIC e non consentano di manipolare le informazioni.

Articolo 53. Tracciabilità dei prodotti della cannabis.

  1. Tutti i prodotti della cannabis fabbricati da un’impresa titolare di una licenza del mercato regolamentato e destinati alla vendita devono riportare le informazioni relative alla loro tracciabilità, dall’inizio del ciclo di produzione fino alla vendita finale al cliente.
  1. All’inizio del ciclo di produzione viene generata mediante il SoftCRIC un’etichetta dotata di un codice unico; tutti i dati di tracciabilità vi vengono aggiunti nel corso del ciclo di produzione, trasformazione, elaborazione, trasporto, controllo analitico, distribuzione e vendita al cliente finale.

Articolo 54. Controllo della qualità, confezionamento ed etichettatura dei prodotti della cannabis.

  1. Prima della loro messa in vendita, tutti i prodotti della cannabis fabbricati dalle imprese titolari di una licenza del mercato regolamentato devono essere sottoposti a un controllo della qualità da parte di un’impresa titolare di una licenza di laboratorio di controllo della qualità dei prodotti della cannabis.
  1. Un campione di ciascun lotto di prodotti della cannabis destinato alla vendita deve essere trasmesso ai laboratori di controllo della qualità, conformemente all’articolo 49. L’AECRIC stabilisce per via regolamentare le caratteristiche dei lotti, le informazioni che devono contenere le analisi, in particolare il contenuto quantitativo e qualitativo dei quattro principali cannabinoidi e terpeni, nonché i tenori massimi di contaminanti ammessi nei prodotti della cannabis.
  1. Ciascun campione di ciascun lotto da analizzare è dichiarato mediante il SoftCRIC, che genera un’etichetta dotata di un codice unico contenente tutte le informazioni relative al campione inviato: tipo di prodotto, data di produzione o di elaborazione, informazioni di tracciabilità dalla coltivazione o dalla produzione, data di consegna al laboratorio, identificazione del laboratorio e del mittente dei campioni. Tale etichetta deve essere collocata all’interno dell’imballaggio dei campioni consegnati al laboratorio di controllo della qualità.
  1. Una volta redatto il proprio rapporto di analisi, il laboratorio di controllo della qualità deve, prima di comunicarne i risultati all’impresa proprietaria del campione, inserire tali risultati nel SoftCRIC mediante il codice unico di ciascun campione.
  1. Una volta effettuato il controllo analitico:

a) se i risultati sono favorevoli, i prodotti possono essere messi in vendita; il loro contenitore o imballaggio deve allora indicare in modo dettagliato la data di produzione, la data di scadenza, il termine minimo di conservazione, la quantificazione dei quattro principali cannabinoidi e terpeni, un link dotato di codice che consenta di accedere a tutte le informazioni di tracciabilità del prodotto e al rapporto di analisi completo del laboratorio, nonché qualsiasi altra informazione richiesta per via regolamentare; b) in caso di contaminazione, il lotto deve essere distrutto secondo le procedure stabilite dall’AECRIC per via regolamentare.

  1. Le imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis devono vigilare affinché tutti i prodotti della cannabis messi in vendita rispettino i requisiti di controllo della qualità, confezionamento ed etichettatura stabiliti dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  1. A titolo di autocontrollo, le imprese del mercato regolamentato che fabbricano prodotti della cannabis possono disporre di strumenti di controllo analitico; in ogni caso, prima della loro messa in vendita, tali prodotti devono passare per un laboratorio di controllo della qualità esterno titolare di una licenza del mercato regolamentato della cannabis.

TITOLO VIII: Licenze di accesso ai prodotti della cannabis.

CAPO I: Disposizioni generali.

Articolo 55. Vendita di prodotti della cannabis.

  1. Le imprese titolari di licenze di accesso ai prodotti della cannabis possono vendere tali prodotti a persone maggiorenni nel pieno della loro capacità giuridica, residenti o meno in Spagna.
  1. Le persone che acquistano prodotti della cannabis nel mercato regolamentato non possono cedere a terzi i prodotti acquistati a titolo personale, neppure gratuitamente.
  1. La zona di vendita di prodotti della cannabis all’interno delle imprese titolari di una licenza di accesso deve essere per non fumatori e separata dal resto degli impianti.
  1. I prodotti della cannabis possono essere consegnati al domicilio dell’acquirente soltanto da un’impresa titolare di una licenza di distribuzione di cannabis.
  1. La vendita di prodotti della cannabis deve essere preceduta dall’identificazione dell’acquirente e dalla verifica della sua maggiore età.
  1. È vietata qualsiasi forma di somministrazione di superalcolici negli spazi di vendita o di consumo di prodotti della cannabis.
  1. Le imprese titolari di una licenza di accesso ai prodotti della cannabis devono:

a) fornire informazioni sui rischi e sui danni legati al consumo di cannabis e sulle strategie per prevenirli e ridurli, contenute nelle campagne del Piano nazionale sulle droghe; b) verificare la maggiore età delle persone che accedono ai loro impianti; c) garantire che tutti i loro spazi e tutte le loro attività siano sicuri e funzionino secondo un approccio e una prospettiva di genere.

  1. Tutti i prodotti della cannabis messi in vendita devono riportare sul contenitore o sull’imballaggio un link alle informazioni sui rischi e sui danni legati al consumo di cannabis e sulle strategie per prevenirli e ridurli, contenute nelle campagne del Piano nazionale sulle droghe.

Articolo 56. Controllo delle operazioni di vendita al cliente finale.

  1. Le imprese titolari di una licenza di accesso ai prodotti della cannabis devono tenere un monitoraggio interno di ciascuna vendita, indicando la quantità, il tipo di prodotto, la data e l’ora della vendita. Tale monitoraggio deve essere tenuto mediante un software gestionale convalidato dall’AECRIC che non consenta di manipolare le informazioni.
  1. La conservazione di tali dati deve essere garantita per almeno quattro anni ai fini di eventuali ispezioni.

Articolo 57. Acquisto di prodotti della cannabis.

Le imprese titolari di una licenza di accesso ai prodotti della cannabis possono acquistare tali prodotti da imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis, conformemente alla presente legge.

CAPO II: Cannabis social club su licenza.

Articolo 58. Disposizioni generali.

I cannabis social club su licenza sono imprese costituite per creare un circuito completo di produzione di prodotti della cannabis destinati alla vendita e/o al consumo in un massimo di tre luoghi distinti dipendenti dal club; tali prodotti possono essere venduti soltanto ai clienti del club, secondo le modalità previste dalla presente legge.

Articolo 59. Limiti della produzione di cannabis.

I cannabis social club su licenza possono produrre cannabis in esterno o in interno, nel rispetto dei seguenti limiti:

  1. per le coltivazioni in esterno, una potenza luminosa massima di 100 watt per metro cubo;
  2. per le coltivazioni in interno, una potenza luminosa massima di 300 watt per metro cubo.
  3. Prima di iniziare la produzione di cannabis, il rispetto dei limiti previsti dal presente articolo deve essere certificato da un professionista abilitato dall’AECRIC.

Articolo 60. Zona di conservazione genetica. Piante madri e talee.

  1. I cannabis social club su licenza possono allestire uno spazio di conservazione di piante madri e talee, destinate a essere successivamente utilizzate nelle loro coltivazioni, in interno o in esterno.
  2. A tal fine è stabilita una potenza luminosa massima di 100 watt per metro cubo.

Articolo 61. Produzione di semi di cannabis.

  1. I cannabis social club su licenza non possono vendere semi di cannabis e possono produrne soltanto per le coltivazioni dell’ente.
  1. Qualora svolgano tale attività, devono dichiararla specificamente all’AECRIC mediante il SoftCRIC, indicando lo spazio in metri cubi, in interno o in esterno, e il numero di piante destinate alla produzione di semi, e comunicare la produzione finale in grammi di semi una volta raccolti.

Articolo 62. Realizzazione di estrazioni ed elaborazione di prodotti della cannabis.

  1. I cannabis social club su licenza possono realizzare estrazioni meccaniche di cannabis per venderle nei propri punti vendita o per elaborare prodotti della cannabis.
  1. I cannabis social club su licenza possono realizzare estrazioni con solventi, a condizione di richiedere preventivamente una licenza specifica all’AECRIC e di allestire una zona conforme ai requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti per via regolamentare per tali procedimenti.
  1. I cannabis social club su licenza che realizzano estrazioni, sia per la vendita sia per l’elaborazione di prodotti della cannabis, devono registrare tutti i dati relativi a tali attività nel SoftCRIC, indicando se la materia vegetale proviene da acquisti presso imprese titolari di una licenza di produzione o dalla produzione propria dell’ente, la quantità utilizzata, il metodo di estrazione e la quantità totale di estratti o di prodotti della cannabis ottenuta.
  1. In caso di elaborazione di prodotti della cannabis destinati all’ingestione, il personale incaricato di prepararli deve disporre delle certificazioni necessarie alla manipolazione degli alimenti.

CAPO III: Dispensari di cannabis.

Articolo 63. Disposizioni generali.

Le imprese titolari di una licenza di dispensario di cannabis sono abilitate ad acquistare prodotti della cannabis presso imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis, ai fini della loro rivendita secondo le modalità previste dalla presente legge.

CAPO IV: Dispensari di cannabis non psicoattiva

Articolo 64. Disposizioni generali.

Le imprese titolari di una licenza di dispensario di cannabis non psicoattiva sono abilitate ad acquistare prodotti della cannabis contenenti meno dell’1% di THC totale presso imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis, ai fini della loro rivendita secondo le modalità previste dalla presente legge.

TITOLO IX: Licenze di produzione di prodotti della cannabis.

CAPO I: Disposizioni generali

Articolo 65. Limitazione del numero di impianti.

Le imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis possono disporre al massimo di cinque impianti di produzione, situati in luoghi distinti e dipendenti dalla persona giuridica.

CAPO II: Licenze di produzione di cannabis.

Articolo 66. Disposizioni generali.

Le imprese titolari di una licenza di produzione di cannabis sono abilitate a produrre:

  1. infiorescenze di cannabis destinate alla vendita ai cannabis social club su licenza, ai dispensari di cannabis e alle imprese titolari di una licenza di trasformazione di cannabis;
  1. talee e piante madri di cannabis destinate alla vendita alle imprese di produzione di cannabis, ai cannabis social club su licenza e ai grow shop;
  1. infiorescenze di cannabis non psicoattiva destinate alla vendita alle imprese titolari di una licenza di trasformazione di cannabis, ai cannabis social club su licenza, ai dispensari di cannabis e ai dispensari di cannabis non psicoattiva.

Articolo 67. Limiti della produzione di cannabis.

  1. Per le coltivazioni di cannabis in esterno, la potenza luminosa massima è limitata a 100 watt per metro cubo.
  2. Non può essere realizzata alcuna coltivazione in interno se il 90% della potenza elettrica totale utilizzata per la produzione non proviene da fonti di energia rinnovabile prodotte dalla stessa impresa titolare della licenza.
  3. Prima di iniziare la produzione di cannabis, il rispetto dei limiti previsti dal presente articolo deve essere certificato da un professionista abilitato dall’AECRIC.

CAPO III: Licenza di società cooperativa di microproduttori.

Articolo 68. Disposizioni generali.

  1. Le società cooperative di microproduttori sono abilitate a vendere in modo centralizzato la produzione di infiorescenze di cannabis e di cannabis non psicoattiva dei propri soci alle imprese di trasformazione di cannabis, ai cannabis social club su licenza, ai dispensari di cannabis o ai dispensari di cannabis non psicoattiva, sempre nel rispetto della presente legge e dei suoi regolamenti di attuazione.
  1. Ai dispensari di cannabis non psicoattiva può essere venduta soltanto la cannabis il cui tenore di THC totale sia inferiore all’1%.
  1. Le società cooperative di microproduttori sono disciplinate dalla legge 27/1999, del 16 luglio, sulle società cooperative o dalle normative regionali sulle società cooperative.
  1. Le società cooperative di microproduttori devono inserire nei propri statuti le seguenti disposizioni:

a) i soci cooperatori devono essere maggiorenni e godere della piena capacità giuridica; b) è vietato l’accesso dei minori agli impianti della società cooperativa; c) la società cooperativa ha per oggetto sociale la realizzazione di un progetto di società cooperativa di microproduttori conformemente alla legge di regolamentazione integrale e di controllo dei prodotti della cannabis per gli adulti.

Articolo 69. Misure di controllo delle attività.

  1. I soci delle società cooperative di microproduttori devono essere iscritti dalla società cooperativa nel registro speciale dei microproduttori dell’AECRIC dopo la loro adesione. Il registro contiene i dati identificativi del socio e l’ubicazione della coltivazione.
  1. L’iscrizione del socio nel registro dei microproduttori lo abilita a iniziare la coltivazione presso il proprio domicilio o in uno spazio privato analogo e comporta il suo consenso alle ispezioni nel luogo di coltivazione. Il rifiuto di sottoporsi alle ispezioni comporta l’esclusione del socio dalla società cooperativa e la sua segnalazione all’AECRIC.
  1. Le società cooperative di microproduttori, in coordinamento con l’AECRIC, devono vigilare, mediante ispezioni periodiche dei propri soci, sul rispetto dei limiti stabiliti per questo tipo di licenza del mercato regolamentato della cannabis.

Articolo 70. Produzione di cannabis.

  1. I soci delle società cooperative di microproduttori possono produrre cannabis, a scelta, in coltivazione in interno o in esterno, entro i seguenti limiti:

a) la coltivazione in esterno non può superare un volume di 20 metri cubi; b) la coltivazione in interno non può utilizzare una potenza luminosa superiore a 1.200 watt né occupare un volume superiore a 4 metri cubi; c) in caso di coltivazione simultanea in interno e in esterno, non può essere superata la somma proporzionale dei limiti stabiliti alle lettere a e b del punto 1 del presente articolo.

  1. La produzione non può superare il doppio del limite stabilito per un socio cooperatore, qualunque sia il numero di soci cooperatori titolari del luogo di coltivazione.

Articolo 71. Raccolta e trasporto della cannabis.

La raccolta delle infiorescenze di cannabis provenienti dalle coltivazioni dei soci cooperatori e il loro trasporto fino agli impianti della società cooperativa di microproduttori devono essere effettuati dal personale dipendente della società cooperativa ed essere sempre notificati preventivamente all’AECRIC mediante il SoftCRIC, almeno un’ora prima della raccolta.

Articolo 72. Tracciabilità, controllo analitico e distruzione dei rifiuti.

  1. La società cooperativa di microproduttori vigila sul rispetto di tutti i requisiti di tracciabilità e di controllo analitico stabiliti dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  1. La società cooperativa di microproduttori vigila sulla corretta distruzione dei residui della produzione di cannabis dei propri soci conformemente ai protocolli stabiliti dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.

Articolo 73. Prestazione di servizi ai soci della società cooperativa.

Le società cooperative di microproduttori possono fornire servizi centralizzati ai propri soci per il corretto svolgimento della produzione di cannabis.

Articolo 74. Zona di conservazione genetica. Piante madri e talee.

  1. Le società cooperative di microproduttori possono disporre di una zona di conservazione di piante madri e talee per rifornire di talee i propri soci. Se offrono tale servizio, devono dichiararlo all’AECRIC.
  1. Il consumo luminoso massimo della zona di conservazione delle piante madri e delle talee è limitato a 100 watt di potenza luminosa per metro cubo.
  1. Il trasporto delle talee destinate ai soci della società cooperativa di microproduttori deve essere effettuato dal personale dipendente dell’ente, conformemente all’articolo 49.

CAPO IV: Licenze di trasformazione di cannabis

Articolo 75. Disposizioni generali.

  1. Le imprese titolari di una licenza di trasformazione di cannabis sono abilitate a trasformare la cannabis e la cannabis non psicoattiva provenienti da imprese titolari di una licenza di produzione di cannabis o di una licenza di società cooperativa di microproduttori, al fine di fabbricare prodotti della cannabis destinati alla vendita ai cannabis social club su licenza, ai dispensari di cannabis, ai dispensari di cannabis non psicoattiva e ad altri circuiti commerciali.
  1. Ai dispensari di cannabis non psicoattiva possono essere venduti soltanto i prodotti il cui tenore di THC totale sia inferiore all’1%.
  1. A imprese non titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis possono essere venduti soltanto i prodotti della cannabis il cui tenore di THC totale sia inferiore allo 0,3%.

Articolo 76. Fabbricazione di estratti e di prodotti della cannabis.

  1. Le imprese titolari di una licenza di trasformazione di cannabis possono realizzare estrazioni di cannabis meccaniche e con solventi.
  1. Per realizzare estrazioni con solventi, devono richiedere preventivamente una licenza specifica all’AECRIC e allestire una zona conforme ai requisiti tecnici e di sicurezza stabiliti per via regolamentare per tali procedimenti.
  1. In caso di elaborazione di prodotti della cannabis destinati all’ingestione, il personale incaricato di prepararli deve disporre delle certificazioni necessarie alla manipolazione degli alimenti.

CAPO V: Produzione e commercializzazione all’ingrosso di semi di cannabis.

Articolo 77. Disposizioni generali.

  1. Le imprese titolari di una licenza di produzione e commercializzazione di semi di cannabis sono abilitate a produrre semi di cannabis destinati alla commercializzazione all’ingrosso.
  1. Le imprese titolari di una licenza di produzione e commercializzazione di semi di cannabis beneficiano di una riduzione del 50% del limite stabilito al secondo comma dell’articolo 67 della presente legge.
  1. La vendita di semi di cannabis da parte delle imprese titolari di una licenza di produzione e commercializzazione di semi deve rispettare il terzo comma dell’articolo 24 della presente legge.
  1. La vendita di semi di cannabis da parte delle imprese titolari di una licenza di produzione e commercializzazione di semi può essere effettuata soltanto nei confronti dei grow shop e delle imprese di distribuzione di prodotti per la coltivazione della cannabis, che devono essere iscritti alla voce fiscale del registro delle attività economiche corrispondente a tale attività, creata a tal fine in virtù della disposizione aggiuntiva terza della presente legge.
  1. I grow shop sono gli unici esercizi autorizzati a vendere al cliente finale semi destinati alla coltivazione di cannabis per uso adulto.
  1. I requisiti relativi alla produzione e alla commercializzazione dei semi di cannabis saranno precisati per via regolamentare, conformemente al regio decreto 170/2011 che approva il regolamento generale del registro delle varietà commerciali e modifica il regolamento tecnico generale di controllo e certificazione delle sementi e delle piante da vivaio, nonché alle altre normative agricole vigenti in materia.

TITOLO X: Altre licenze del mercato regolamentato dei prodotti della cannabis.

CAPO I: Licenza di sala di consumo di prodotti della cannabis.

Articolo 78. Disposizioni generali.

  1. Qualsiasi persona giuridica può richiedere una licenza di sala di consumo di cannabis al fine di allestire nei propri locali una zona di consumo di prodotti della cannabis per combustione e per vaporizzazione, a condizione di soddisfare i requisiti stabiliti dalla presente legge.
  1. Nessuna sala di consumo di cannabis può essere insediata presso una persona giuridica il cui accesso all’insieme degli impianti non sia riservato alle persone maggiorenni.
  1. Ciascuna licenza di sala di consumo di cannabis è collegata a un unico riferimento catastale.
  1. Le sale di consumo di cannabis non possono superare il 25% della superficie totale del luogo dell’attività principale in cui sono insediate, salvo per le associazioni senza scopo di lucro, per le quali non è stabilito alcun limite, fatte salve le eccezioni previste dalla presente legge.
  1. Nessuna sala di consumo di cannabis può essere insediata in un’abitazione.

Articolo 79. Accesso alle sale di consumo.

  1. Qualsiasi persona fisica maggiorenne nel pieno della propria capacità giuridica, residente o meno in Spagna, può accedere alle sale di consumo di cannabis.
  1. Le sale di consumo di cannabis devono disporre di un accesso indipendente da una zona per non fumatori con controllo degli accessi, in cui si verifica l’identità al fine di garantire che vi accedano soltanto persone maggiorenni.

CAPO II: Licenze di estrazione con solventi.

Articolo 80. Disposizioni generali.

  1. Possono richiedere la licenza di estrazione con solventi le imprese titolari di una licenza di cannabis social club su licenza o di una licenza di trasformazione di cannabis.
  1. Le imprese titolari di una licenza di estrazione con solventi devono adeguare i propri impianti ai requisiti tecnici e di sicurezza vigenti per questo tipo di impianti, stabiliti per via regolamentare.
  1. Tutti i dati relativi a tale attività devono essere comunicati all’AECRIC mediante il SoftCRIC, indicando la quantità di materia vegetale utilizzata, la sua provenienza, il tipo di solventi utilizzati e la quantità di prodotto ottenuta dopo il processo di estrazione.

CAPO III: Licenze di distribuzione di prodotti della cannabis

Articolo 81. Disposizioni generali.

La licenza di distribuzione di prodotti della cannabis abilita l’impresa a trasportare e consegnare prodotti della cannabis nei seguenti casi:

  1. trasporto e consegna al domicilio del cliente finale di prodotti della cannabis provenienti da imprese titolari di licenze di accesso ai prodotti della cannabis;
  1. trasporto e consegna di prodotti della cannabis tra imprese titolari di licenze di produzione di prodotti della cannabis;
  1. trasporto e consegna alle imprese titolari di licenze di accesso di prodotti della cannabis provenienti da imprese titolari di licenze di produzione;
  1. trasporto e consegna di prodotti della cannabis tra persone fisiche o giuridiche titolari di licenze previste dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione e imprese titolari di una licenza di laboratorio di controllo della qualità dei prodotti della cannabis;
  1. trasporto e consegna di prodotti della cannabis tra i diversi impianti delle persone giuridiche titolari di licenze previste dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.

Articolo 82. Misure di controllo e di sicurezza nel trasporto di prodotti della cannabis.

L’AECRIC stabilisce per via regolamentare i protocolli e le misure di controllo e di sicurezza applicabili al trasporto e alla consegna di prodotti della cannabis.

CAPO IV: Licenze di ricerca botanica sulla cannabis.

Articolo 83. Disposizioni generali.

  1. Possono richiedere la licenza di ricerca botanica sulla cannabis le imprese titolari di una licenza di produzione di cannabis.
  1. La licenza di ricerca botanica sulla cannabis abilita l’impresa a condurre progetti di innovazione, sviluppo o ricerca riguardanti esclusivamente questioni botaniche, industriali e agronomiche legate alla cannabis.
  1. La licenza di ricerca botanica sulla cannabis non abilita l’impresa a condurre progetti di ricerca riguardanti trattamenti o sperimentazioni di qualsiasi natura con prodotti della cannabis su animali o persone, né a studiarne gli eventuali effetti su di essi.
  1. L’impresa che conduce il progetto di innovazione, sviluppo o ricerca deve documentarlo e, una volta concluso, iscriverlo nel registro della ricerca botanica sulla cannabis dell’AECRIC.
  1. L’impresa può detenere la proprietà intellettuale e industriale dei risultati del progetto di innovazione, sviluppo o ricerca, nel rispetto della normativa settoriale applicabile.

CAPO V: Laboratori di controllo della qualità dei prodotti della cannabis.

Articolo 84. Disposizioni generali.

  1. Qualsiasi impresa che non sia titolare di alcuna licenza del mercato regolamentato della cannabis può richiedere la licenza di laboratorio di controllo della qualità dei prodotti della cannabis.
  1. La licenza di laboratorio di controllo della qualità dei prodotti della cannabis abilita l’impresa a fornire servizi di controllo analitico alle imprese del mercato regolamentato della cannabis prima dell’immissione sul mercato dei loro prodotti.
  1. I laboratori di controllo della qualità possono fornire servizi di controllo analitico alle persone fisiche e ai cannabis social club cooperativi, sempre conformemente all’articolo 49 della presente legge.

TITOLO XI: Importazione ed esportazione nel mercato regolamentato.

Articolo 85. Importazione di prodotti della cannabis.

  1. Una persona fisica può importare in Spagna, per il proprio consumo personale, a condizione che l’esportazione a tal fine sia autorizzata nel Paese di provenienza, al massimo una delle quattro opzioni seguenti:

a) 100 grammi di cannabis; b) 30 grammi di estratti di cannabis; c) prodotti elaborati a base di cannabis contenenti al massimo 10 grammi di THC; d) la somma delle possibili combinazioni proporzionali dei prodotti precedenti.

  1. Qualsiasi importazione superiore a tali quantità può essere effettuata soltanto da imprese titolari di una licenza di importazione commerciale, che sarà disciplinata per via regolamentare. Tali importazioni sono soggette agli oneri fiscali e doganali stabiliti dalla legge.
  1. L’importazione può provenire soltanto da uno Stato dotato di un mercato legalmente regolamentato, con il quale la Spagna abbia concluso un riconoscimento giuridico reciproco per le attività di importazione.

Articolo 86. Esportazione di prodotti della cannabis.

  1. L’esportazione di prodotti della cannabis prodotti in Spagna richiede una licenza di esportazione commerciale, che sarà disciplinata per via regolamentare. Tali esportazioni sono soggette agli oneri fiscali e doganali stabiliti dalla legge.
  1. L’esportazione può avvenire soltanto verso uno Stato dotato di un mercato legalmente regolamentato, con il quale la Spagna abbia concluso un riconoscimento giuridico reciproco per le attività di esportazione.

TITOLO XII: Pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti della cannabis.

Articolo 87. Disposizioni generali.

È vietata qualsiasi forma di pubblicità, promozione e sponsorizzazione dei prodotti della cannabis su qualsiasi supporto, mezzo di comunicazione, internet o social network, anche se rivolta ad adulti, salvo le eccezioni previste dalla presente legge.

Articolo 88. Eccezioni alla pubblicità e alla promozione dei prodotti della cannabis rivolte agli adulti.

  1. Sono esclusi dal divieto generale previsto dall’articolo 87 la pubblicità, la promozione e la sponsorizzazione di prodotti della cannabis rivolte agli adulti quando:

a) avvengono tra professionisti di imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis; b) avvengono in occasione di eventi, coppe, concorsi, fiere, o su supporti o mezzi di comunicazione di settore specifici della cannabis, a condizione che non siano accessibili ai minori; c) l’informazione pubblicitaria è stata richiesta preventivamente o mediante abbonamento, con il consenso espresso della persona maggiorenne che la richiede.

  1. In tutti i casi di cui al punto 1 del presente articolo, è vietata qualsiasi forma di comunicazione, azione commerciale o pubblicità che utilizzi l’immagine delle donne, direttamente o indirettamente, in modo degradante o discriminatorio, conformemente alla legge organica 3/2007, del 22 marzo, per la parità effettiva tra donne e uomini, alla legge 34/1988, dell’11 novembre, legge generale sulla pubblicità e alla legge organica 1/2004, del 28 dicembre, sulle misure di protezione integrale contro la violenza di genere.

Articolo 89. Pubblicità esterna delle persone giuridiche titolari di licenze del mercato regolamentato.

  1. È vietata la pubblicità esterna, in qualsiasi forma, su tutti gli impianti delle persone giuridiche titolari di licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione.
  1. Gli impianti delle persone giuridiche titolari di licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione devono essere identificati da un segno distintivo che indichi il nome dell’ente, il tipo e il numero di licenza, nonché il logo dell’AECRIC. Il formato di tale segno distintivo è definito dall’AECRIC per via regolamentare.

TITOLO XIII: Misure fiscali.

Articolo 90. Imposta speciale sui prodotti della cannabis.

  1. Sono soggetti a un’imposta speciale, l’imposta speciale sui prodotti della cannabis (IEPC), conformemente ai principi e alle norme della legge 38/1992 sulle imposte speciali, nella misura in cui non siano contrari alle disposizioni della presente legge:

a) gli acquisti di prodotti della cannabis effettuati dai consumatori presso le imprese titolari di licenze di accesso ai prodotti della cannabis; b) i servizi e le operazioni di vendita di prodotti della cannabis tra imprese titolari di licenze del mercato regolamentato della cannabis.

  1. L’imposta speciale deve essere progressiva in funzione del tenore di THC totale dei prodotti della cannabis messi in vendita.
  1. L’imposta speciale è stabilita dall’Agenzia delle entrate per le diverse attività di cui alle lettere a) e b) del punto 1 del presente articolo.
  1. L’Agenzia delle entrate deve modulare periodicamente l’imposta speciale al rialzo o al ribasso al fine di assicurare un’effettiva transizione dei consumatori verso il mercato regolamentato.
  1. Due terzi dell’imposta speciale riscossa devono essere destinati alle voci di bilancio relative all’istruzione, alla sanità e all’Agenda 2030.
  1. Sulla base della tracciabilità dei prodotti della cannabis prevista dall’articolo 53 della presente legge, per tutti i prodotti:

a) per i quali sia stata utilizzata la coltivazione in interno in qualsiasi momento del ciclo di produzione, l’aliquota d’imposta stabilita dall’Agenzia delle entrate per ciascun tipo di prodotto è maggiorata di cinque punti; il gettito di tali cinque punti aggiuntivi deve essere destinato alle voci di bilancio relative alla transizione ecologica; b) prodotti in una provincia la cui densità di popolazione sia inferiore a cento abitanti per chilometro quadrato, secondo i dati dell’Istituto nazionale di statistica (INE), l’aliquota d’imposta stabilita dall’Agenzia delle entrate per ciascun tipo di prodotto è ridotta di cinque punti.

  1. Per i prodotti della cannabis legalmente importati da altri Paesi ai fini della loro vendita in Spagna, salvo accordo, convenzione o normativa contraria, l’imposta speciale è maggiorata di quindici punti rispetto all’aliquota stabilita dall’Agenzia delle entrate per ciascun tipo di prodotto.

Articolo 91. Gestione e riscossione dell’imposta speciale sui prodotti della cannabis.

La riscossione e la gestione dell’imposta speciale spettano alle comunità autonome; il suo importo è pubblicato periodicamente dall’Agenzia nazionale dell’amministrazione tributaria.

TITOLO XIV: Regime delle infrazioni.

Articolo 92. Disposizioni generali.

  1. Costituisce infrazione amministrativa qualsiasi azione od omissione contraria alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione.
  1. Le fattispecie di infrazione sono definite dall’AECRIC per via regolamentare.
  1. Se, una volta svolte le indagini utili a identificare il trasgressore o i trasgressori, non è possibile determinare il grado di partecipazione delle diverse persone coinvolte nella commissione dell’infrazione, la responsabilità ricade sulla persona giuridica titolare della licenza e, trattandosi di persone fisiche, sul titolare del luogo in cui l’infrazione è stata commessa.
  1. Le infrazioni amministrative stabilite per via regolamentare in applicazione della presente legge sono qualificate come lievi, gravi o molto gravi.

Articolo 93. Competenza in materia di sanzioni.

  1. La competenza esclusiva a irrogare le sanzioni previste dalla presente legge, relative alle infrazioni definite dall’AECRIC per via regolamentare, spetta al consiglio direttivo dell’AECRIC.
  1. La potestà sanzionatoria prevista dalla presente legge si esercita, per tutto quanto da essa non previsto, conformemente alla legge 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune o alle leggi che la integrano o la aggiornano, fatte salve le responsabilità civili, penali o di altra natura eventualmente configurabili.
  1. Nei procedimenti sanzionatori per infrazioni gravi o molto gravi possono essere adottate, conformemente alla legge 30/1992, del 26 novembre, sul regime giuridico delle amministrazioni pubbliche e sul procedimento amministrativo comune e ai suoi testi di attuazione, e fatte salve quelle eventualmente previste dalle norme delle comunità autonome, le misure provvisorie previste da tali testi ritenute necessarie per garantire l’efficacia della decisione definitiva, il corretto svolgimento del procedimento, la cessazione degli effetti dell’infrazione e le esigenze dell’interesse generale.

Articolo 94. Concorso di infrazioni.

Quando in uno stesso procedimento sono sanzionate più infrazioni, si applica la sanzione prevista per la più grave nella sua metà superiore, a condizione che non superi la somma delle sanzioni che sarebbero state irrogate per ciascuna delle infrazioni considerate separatamente.

Articolo 95. Prescrizione delle infrazioni.

  1. Le infrazioni definite per via regolamentare in applicazione della presente legge si prescrivono dopo la loro commissione:

a) in un anno per le infrazioni lievi; b) in due anni per le infrazioni gravi; c) in quattro anni per le infrazioni molto gravi.

  1. Il termine di prescrizione delle infrazioni decorre dal giorno in cui sono state commesse.

Articolo 96. Responsabili delle infrazioni.

  1. Sono responsabili delle diverse infrazioni definite dall’AECRIC per via regolamentare:

a) le persone fisiche che hanno commesso i fatti qualificati come tali; b) i rappresentanti legali delle persone giuridiche titolari di licenze disciplinate dalla presente legge e dai suoi regolamenti di attuazione, fatte salve le responsabilità dell’impresa derivanti dal regime sanzionatorio della presente legge.

  1. Per le infrazioni connesse alla pubblicità, alla promozione e alla sponsorizzazione di prodotti della cannabis, sono altresì responsabili, ove sia accertata la loro partecipazione all’infrazione, i beneficiari della pubblicità, della promozione o della sponsorizzazione, ossia sia il titolare del marchio o del prodotto pubblicizzato sia il titolare dell’esercizio o dello spazio in cui la pubblicità è esposta, nonché, se del caso, l’agenzia pubblicitaria e lo sponsor.

TITOLO XV: Regime delle sanzioni.

Articolo 97. Sanzioni.

Qualsiasi azione od omissione contraria alla presente legge e ai suoi regolamenti di attuazione può essere sanzionata con:

  1. un’ammonizione;
  1. una sanzione pecuniaria;
  1. la sospensione dell’attività;
  1. la revoca della licenza;
  1. lo scioglimento della persona giuridica.

Articolo 98. Classificazione delle sanzioni.

  1. Le infrazioni lievi sono punite con un’ammonizione e/o una sanzione pecuniaria da 300 a 6.000 euro e/o una sospensione dell’attività da 1 a 6 mesi.
  1. Le infrazioni gravi sono punite con una sanzione pecuniaria da 6.001 a 60.000 euro e/o una sospensione dell’attività da 6 mesi a 1 anno.
  1. Le infrazioni molto gravi sono punite con una sanzione pecuniaria da 60.001 a 300.000 euro e/o una sospensione dell’attività da 1 a 3 anni e/o la revoca della licenza e/o lo scioglimento della persona giuridica.
  1. La sanzione pecuniaria è suddivisa in due metà, inferiore e superiore. Anche le sanzioni di sospensione dell’attività sono suddivise in due metà, inferiore e superiore.

Articolo 99. Criteri di graduazione delle sanzioni.

Le sanzioni previste dall’articolo 98 sono irrogate nel rispetto del principio di proporzionalità e secondo i seguenti criteri di graduazione:

  1. la reiterazione;
  1. l’entità dei danni causati;
  1. l’entità del rischio creato;
  1. l’utilizzo di minori o di persone prive della piena capacità giuridica, bisognose di particolare tutela o in situazione di vulnerabilità;
  1. il vantaggio economico ottenuto;
  1. la capacità economica del trasgressore.

Articolo 100. Recidiva.

  1. Si ha recidiva quando un’infrazione è commessa dopo che è stata irrogata una sanzione con provvedimento definitivo per un’infrazione della stessa natura.
  1. Quando si cumulano tre sanzioni della stessa natura, le infrazioni sono punite come gravi se erano lievi, come molto gravi se erano gravi, e con la sanzione massima se erano molto gravi.

Articolo 101. Registro centrale delle infrazioni alla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti.

1. Al solo fine di valutare la recidiva nella commissione delle infrazioni previste dalla presente legge, è istituito un registro centrale delle infrazioni alla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti, posto sotto l’autorità dell’AECRIC. 2. L’AECRIC disciplina l’organizzazione e il funzionamento del registro centrale delle infrazioni, nel quale sono effettuate soltanto le seguenti iscrizioni: a) per le persone giuridiche trasgressori, i loro dati identificativi e i dati personali del loro rappresentante legale; b) per le persone fisiche, i dati personali del trasgressore; c) l’infrazione commessa; d) la sanzione o le sanzioni definitive irrogate in via amministrativa, con indicazione della loro durata, se del caso; e) il luogo e la data di commissione dell’infrazione.

  1. Le persone fisiche o giuridiche alle quali è stata irrogata una sanzione divenuta definitiva in via amministrativa sono informate delle relative iscrizioni nel registro centrale delle infrazioni. Esse possono chiedere l’accesso ai propri dati, la loro cancellazione o la loro rettifica conformemente alla legge organica 3/2018, del 5 dicembre, sulla protezione dei dati personali e sulla garanzia dei diritti digitali. Le iscrizioni sono cancellate d’ufficio dopo quattro anni per le infrazioni molto gravi, due anni per le infrazioni gravi e un anno per le infrazioni lievi, a decorrere dalla data in cui la sanzione è divenuta definitiva.
  2. L’AECRIC iscrive nel registro centrale delle infrazioni i provvedimenti sanzionatori emessi, una volta divenuti definitivi in via amministrativa.

Articolo 102. Confisca e distruzione dei prodotti della cannabis.

In caso di infrazioni molto gravi che comportino la revoca della licenza, i prodotti della cannabis stoccati o in corso di produzione della persona fisica o giuridica trasgreditrice sono confiscati e distrutti.

Articolo 103. Sostituzione delle sanzioni.

In caso di sanzione per infrazione lieve, in assenza di recidiva, l’autorità competente può decidere, su richiesta del trasgressore o dell’amministratore o del rappresentante legale della persona giuridica, di sostituire la sanzione irrogata con lavori o attività di pubblica utilità.

Articolo 104. Procedimento di sostituzione delle sanzioni.

  1. Il procedimento è avviato quando il trasgressore o il suo rappresentante legale chiede, all’organo che ha irrogato la sanzione, la sua sostituzione con le misure previste dall’articolo precedente.
  1. Il provvedimento favorevole di sostituzione, emesso entro il termine massimo di quindici giorni dal ricevimento della domanda, sospende il termine di prescrizione della sanzione per la durata prevista della misura sostitutiva.
  1. Per la durata della misura sostitutiva, l’autorità competente effettua il monitoraggio che ritiene opportuno dell’assiduità e dei risultati nelle attività corrispondenti.
  1. Quando dalle informazioni raccolte risulta che il trasgressore ha eseguito in modo soddisfacente la misura sostitutiva, l’autorità competente considera eseguita la sanzione o le sanzioni irrogate.
  1. L’inadempimento totale o parziale della misura sostitutiva può comportare l’esecuzione della sanzione inizialmente irrogata, salvo che derivi da un caso di forza maggiore.

Articolo 105. Prescrizione delle sanzioni.

1. Le sanzioni irrogate in base al regime sanzionatorio della presente legge si prescrivono, a decorrere dal momento in cui sono divenute definitive: a) dopo quattro anni per le infrazioni molto gravi; b) dopo due anni per le infrazioni gravi; c) dopo un anno per le infrazioni lievi. 2. Il termine di prescrizione decorre dal giorno successivo a quello in cui il provvedimento che irroga la sanzione è divenuto definitivo in via amministrativa. 3. La prescrizione è interrotta dall’avvio, con conoscenza dell’interessato, del procedimento di esecuzione; il termine riprende a decorrere se questo resta fermo per più di un mese per causa non imputabile al trasgressore.

TITOLO XVI: Procedimento sanzionatorio.

Articolo 106. Avvio del procedimento sanzionatorio.

  1. Il procedimento sanzionatorio delle infrazioni definite per via regolamentare in applicazione della presente legge è avviato d’ufficio, con provvedimento dell’organo competente adottato:

a) a seguito di verbale di infrazione redatto nel corso di un’ispezione dell’AECRIC; b) a seguito di comunicazione dell’autorità o dell’organo amministrativo che abbia avuto conoscenza della presunta infrazione; c) a seguito di denuncia di organizzazioni professionali del settore, di associazioni di consumatori o di qualsiasi cittadino. A tal fine, i moduli di reclamo valgono come denuncia formale.

  1. Prima dell’avvio del procedimento sanzionatorio, l’organo competente può disporre tutte le misure necessarie per determinare, in via preliminare, se sussistono circostanze che ne giustifichino l’avvio.
  1. Il provvedimento di avvio è comunicato all’istruttore o all’istruttrice, con trasmissione di tutte le misure già adottate, e notificato al denunciante e alle persone interessate dal procedimento.
  1. Hanno la qualità di persone interessate nei procedimenti sanzionatori delle infrazioni definite per via regolamentare in applicazione della presente legge, oltre ai presunti responsabili delle infrazioni, le persone fisiche o giuridiche da esse direttamente lese.

Articolo 107. Misure cautelari.

  1. Una volta avviato il procedimento sanzionatorio, l’organo competente può adottare le misure cautelari indispensabili per garantire l’efficacia della decisione da adottare e per tutelare la salute, la sicurezza e la protezione delle persone, nonché sospendere l’attività o le licenze fino alla decisione definitiva.
  1. In particolare, se i fatti che hanno motivato l’avvio del procedimento sanzionatorio costituiscono un inadempimento dei requisiti regolamentari che comporta un grave rischio per la salute, la sospensione dell’attività è adottata come misura cautelare in entrambi i casi.

Articolo 108. Provvedimento che conclude il procedimento sanzionatorio.

  1. Il termine massimo per la notifica del provvedimento che conclude il procedimento sanzionatorio è di un anno dalla data del provvedimento di avvio.
  1. Se le condotte sanzionate hanno causato danni o pregiudizi all’amministrazione, il provvedimento può imporre al trasgressore il ripristino della situazione alterata dall’infrazione e il risarcimento dei danni e dei pregiudizi causati.
  1. Se la sanzione è motivata dalla mancata conformità dell’attività o dell’esercizio ai requisiti della normativa vigente, il provvedimento sanzionatorio contiene una diffida, con un termine congruo, che ingiunge alla persona fisica o giuridica sanzionata di adottare le misure necessarie per regolarizzare la situazione dell’attività o dell’esercizio di cui è titolare.

Articolo 109. Effetti del provvedimento.

Nell’ambito dell’amministrazione generale dello Stato, il provvedimento che conclude il procedimento sanzionatorio è impugnabile conformemente alla legge 30/1992, del 26 novembre. Il provvedimento che esaurisce la via amministrativa può essere oggetto di ricorso giurisdizionale amministrativo, se del caso secondo il procedimento di tutela dei diritti fondamentali della persona, alle condizioni previste dalla legge 29/1998, del 13 luglio, che disciplina la giurisdizione contenzioso-amministrativa.

Articolo 110. Estinzione del procedimento sanzionatorio.

  1. Il procedimento si estingue quando è trascorso un anno dal suo avvio senza che il provvedimento sia stato notificato, alle condizioni e con gli effetti previsti dalla legislazione sul procedimento amministrativo comune. Nel calcolo si tiene conto delle eventuali interruzioni, delle cause imputabili alla persona interessata o della sospensione che deve essere disposta per l’esistenza di un procedimento penale, in caso di identità di persona, di fatti e di fondamento, fino alla sua conclusione.
  1. Il provvedimento che dichiara l’estinzione è notificato alla persona fisica o giuridica interessata e pone fine al procedimento, fatta salva la possibilità per l’amministrazione di avviare un nuovo procedimento finché l’infrazione non sia prescritta. I procedimenti estinti non interrompono il termine di prescrizione.

Articolo 111. Carattere sussidiario del procedimento amministrativo sanzionatorio rispetto al procedimento penale.

  1. I fatti già sanzionati penalmente o amministrativamente non possono essere sanzionati quando vi è identità di persona, di fatti e di fondamento.
  1. Quando le condotte esaminate possono costituire reato, l’AECRIC ne investe l’autorità giudiziaria o il pubblico ministero entro il termine massimo di una settimana, fornendo tutte le informazioni e tutti i documenti di cui dispone in quel momento. In tali casi, il procedimento sanzionatorio è sospeso fino a quando non intervenga una sentenza definitiva o un provvedimento che ponga fine in altro modo al procedimento penale, o fino a quando il pubblico ministero non decida che non vi è luogo a promuovere o proseguire l’azione penale; il termine di prescrizione resta interrotto fino a quel momento.
  1. L’autorità giudiziaria e il pubblico ministero comunicano all’AECRIC la decisione adottata.
  1. Se non viene ravvisata l’esistenza di un reato, o se un’altra decisione pone fine al procedimento penale, il procedimento sanzionatorio può essere avviato o proseguito. In ogni caso, l’AECRIC è vincolata ai fatti dichiarati provati in sede giudiziaria.
  1. Le misure cautelari adottate prima dell’intervento giudiziario possono essere mantenute finché l’autorità giudiziaria non decida diversamente.

Disposizioni

Disposizioni aggiuntive.

Disposizione aggiuntiva prima. Modifica della legge 17/1967, dell’8 aprile, che aggiorna le norme vigenti sugli stupefacenti.

È aggiunta una nuova disposizione aggiuntiva, la terza, alla legge 17/1967, dell’8 aprile, che aggiorna le norme vigenti sugli stupefacenti e le adegua alla Convenzione delle Nazioni Unite del 1961, così formulata:

«Terza.

A tutte le attività relative:

al ciclo di produzione, trasformazione, estrazione, fabbricazione, elaborazione, commercializzazione, vendita, distribuzione non medica e non terapeutica, acquisto, ritiro, possesso, detenzione, tracciabilità, controllo della qualità, trasporto, importazione, esportazione, transito, deposito, stoccaggio, distribuzione, all’applicazione di qualsiasi misura fiscale, diritto o sanzione, alla definizione delle infrazioni, ai procedimenti sanzionatori, all’intervento, al controllo, alla vigilanza o a tutte quelle disciplinate dalla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti; 

riguardanti:

la pianta di cannabis, le sue foglie, le sue sommità fiorite o fruttifere, le sue foglie resinose che circondano le sommità fiorite o fruttifere, le sue resine, i suoi estratti, i suoi oli, le sue estrazioni e i suoi principi attivi, in particolare il delta-9-tetraidrocannabinolo e le sue varianti stereochimiche;  

destinati, per gli adulti:

all’uso o al consumo personale, condiviso o cooperativo, a fini diversi da quelli medicinali, terapeutici, medici o farmaceutici;

non si applicano né la presente legge né i suoi regolamenti e le norme di pari rango di attuazione; esse sono disciplinate interamente ed esclusivamente dalla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti, con competenza esclusiva dell’Agenzia spagnola di controllo della regolamentazione integrale della cannabis (AECRIC).»

Disposizione aggiuntiva seconda. Modifica della legge 28/2005, del 26 dicembre, sulle misure sanitarie contro il tabagismo e di regolamentazione della vendita, della fornitura, del consumo e della pubblicità dei prodotti del tabacco.

È aggiunta una disposizione aggiuntiva quattordicesima alla legge 28/2005, del 26 dicembre, sulle misure sanitarie contro il tabagismo e di regolamentazione della vendita, della fornitura, del consumo e della pubblicità dei prodotti del tabacco, così formulata:

«Disposizione aggiuntiva quattordicesima. Spazi di consumo abilitati dalla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti.

Negli spazi di consumo legalmente abilitati dalla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti non si applicano le disposizioni della presente legge relative al divieto di fumo, purché il consumo avvenga all’interno di tali spazi e non vi sia presente alcun membro del personale dipendente della persona giuridica presso cui lo spazio di consumo è allestito.

In nessun caso i minori possono accedere a tali spazi di consumo né agli impianti delle persone giuridiche che li integrano.»

Disposizione aggiuntiva terza. Creazione di voci fiscali specifiche per i grow shop e per le imprese di distribuzione di prodotti per la coltivazione della cannabis nel registro delle attività economiche.

Il Ministero delle Finanze è autorizzato a creare due nuove voci fiscali nel registro delle attività economiche: una per i grow shop, l’altra per le imprese di distribuzione di prodotti per la coltivazione della cannabis.

Disposizione aggiuntiva quarta. Atti, casi e attività leciti o legali.

Tutti gli atti, i casi e le attività previsti dalla legge di regolamentazione integrale e di controllo della cannabis per gli adulti sono considerati leciti o legali; di conseguenza, a decorrere dalla sua entrata in vigore, e per quanto riguarda: 1. l’articolo 36.16 della legge organica 4/2015, del 30 marzo, sulla tutela della sicurezza dei cittadini, e in particolare la detenzione illecita di prodotti della cannabis in luoghi, vie, esercizi pubblici o trasporti collettivi: a) le sanzioni irrogate con provvedimenti definitivi non ancora eseguite sono annullate e i procedimenti sanzionatori archiviati; b) i procedimenti sanzionatori in corso sono archiviati; c) tutte le persone sanzionate in tali casi sono cancellate dal registro centrale dei trasgressori. 2. l’articolo 2.2 della legge organica 10/1995, del 23 novembre, recante il Codice penale: a) le persone detenute in virtù di provvedimenti giudiziari, definitivi o meno, per le quali dall’esame dei fatti provati risulti che questi rientrano nei casi e nelle attività previsti dalla presente legge devono essere rimesse in libertà; b) i procedimenti giudiziari in corso nei quali, conclusa l’istruttoria, un provvedimento giudiziario motivato ritenga che le condotte che hanno dato luogo al procedimento rientrino nei casi e nelle attività previsti dalla presente legge devono essere archiviati; c) nei casi di cui alla lettera b), se le persone indagate si trovavano in custodia cautelare prima della conclusione dell’istruttoria, sono rimesse in libertà in attesa di un provvedimento giudiziario motivato sulla prosecuzione o meno del procedimento; d) nei casi di cui alle lettere b) e c), se i procedimenti giudiziari hanno superato la fase istruttoria, il giudice competente deve emettere un provvedimento motivato sulla prosecuzione o meno del procedimento; e) in tutti i casi di cui alle lettere a), b), c) o d), devono essere cancellati i precedenti di polizia delle persone interessate; f) in tutti i casi di cui alla lettera a) del presente articolo e in tutti i procedimenti conclusi con condanne definitive per condotte per le quali dall’esame dei fatti provati risulti che rientrano nei casi e nelle attività previsti dalla presente legge, devono essere cancellati i precedenti penali delle persone condannate.

Disposizioni abrogative.

Disposizione abrogativa prima. Coordinamento normativo.

Sono abrogate tutte le disposizioni di rango pari o inferiore contrarie alla presente legge.

Disposizioni finali.

Disposizione finale prima. Natura della presente legge.

La presente legge ha natura di legge ordinaria.

Disposizione finale seconda. Titolo di competenza.

La presente legge è adottata ai sensi dell’articolo 149.1, numeri 1, 6, 9, 10, 18, 23 e 27, della Costituzione spagnola.

Disposizione finale terza. Autorizzazione al Governo.

Il Governo, nell’ambito delle sue competenze:

  1. adotta le disposizioni necessarie allo sviluppo e all’applicazione della presente legge;
  2. presenta, entro il termine massimo di quattro mesi, un disegno di legge che istituisca una nuova imposta speciale sui prodotti della cannabis conformemente al titolo XIII della presente legge.

Disposizione finale quarta. Modifiche di bilancio.

Il Governo procede alle modifiche di bilancio necessarie all’esecuzione e all’applicazione della presente legge.

Disposizione finale quinta. Sviluppo regolamentare.

I regolamenti necessari alla corretta attuazione e all’applicazione della presente legge devono entrare in vigore lo stesso giorno della legge nella sua interezza.

Disposizione finale sesta. Entrata in vigore.

La presente legge entra in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo alla sua pubblicazione, ad eccezione del titolo I, del titolo II, del titolo III, degli articoli 19, 21 e 23 del titolo IV, del titolo V, delle norme del capo I del titolo VI, delle disposizioni aggiuntive prima e terza, del punto 1 della disposizione aggiuntiva quarta e delle disposizioni finali terza, quarta e quinta, che entrano in vigore dal momento della sua pubblicazione.

 

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