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I cosmetici al CBD stanno facendo un ingresso notevole nel mercato dei prodotti di bellezza. Creme idratanti, sieri o contorni occhi al cannabidiolo si stanno conquistando un posto sugli scaffali dei marchi di cosmetica. Questo cannabinoide della cannabis, privo di effetti psicoattivi, a cui si attribuiscono proprietà antinfiammatorie, lenitive e idratanti è una delle ultime tendenze dell’industria cosmetica. The Body Shop è stato uno dei primi marchi a inserire questo tipo di prodotti nel proprio catalogo, seguito da insegne come Sephora o Quinque. Le grandi aziende della cura della pelle distribuiscono già questi nuovi cosmetici e alcune li fabbricano persino con il proprio marchio. Ma che cosa occorre sapere per commercializzare legalmente cosmetici al CBD in Spagna? Ecco una tabella di marcia dei punti da tenere sotto controllo per distribuire queste creme al cannabidiolo senza violare alcuna norma.
Registrazione dei cosmetici al CBD in Spagna
Il primo passo per commercializzare un cosmetico al CBD in Spagna consiste nel presentare una dichiarazione responsabile e registrare il prodotto a livello nazionale ed europeo. È quanto indica l’Agenzia spagnola dei medicinali e dei dispositivi sanitari (AEMPS), l’autorità competente per questo mercato in Spagna. Secondo la stessa AEMPS, il cosmetico deve essere registrato sul Portale europeo di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP). L’impresa responsabile della fabbricazione di ciascun prodotto cosmetico, nonché l’impresa incaricata della sua distribuzione (se diversa), devono fornire le informazioni necessarie e sufficienti che attestino gli ingredienti e la loro legalità. Ricordiamo che in Spagna l’AEMPS ritiene che la resina, l’estratto e la tintura di cannabis figurino nella tabella I della Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 e siano quindi soggetti al controllo internazionale. Di conseguenza, e poiché il CBD viene estratto prevalentemente dalle sommità fiorite della cannabis, solo i cosmetici elaborati a partire dalle parti non controllate (semi e foglie) potrebbero essere fabbricati legalmente in Spagna. Ciò non impedisce tuttavia di commercializzare in Spagna cosmetici al CBD fabbricati in altri Paesi in cui la produzione e l’estrazione di cannabidiolo sono autorizzate, come la Repubblica Ceca. Questa libera circolazione dei prodotti al CBD è stata confermata nel novembre 2020 dalla Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza Kanavape), che ha stabilito che «uno Stato membro non può vietare la commercializzazione del cannabidiolo (CBD) legalmente prodotto in un altro Stato membro quando è estratto dalla pianta di Cannabis sativa nella sua interezza e non soltanto dalle sue fibre e dai suoi semi».
Registrazione dei cosmetici al CBD in Europa
In quanto Stato membro, è indispensabile notificare il prodotto cosmetico al CBD alla Commissione europea, come impone il regolamento (CE) n. 1223/2009 applicabile dal luglio 2013. La Commissione europea ha quindi messo in funzione il Portale di notifica dei prodotti cosmetici (CPNP). Questo strumento digitale è stato creato per consentire all’industria cosmetica di trasmettere facilmente alla Commissione europea le informazioni sui prodotti cosmetici immessi sul mercato europeo. Sebbene questo sistema sia stato creato di recente dall’UE, anche i prodotti già commercializzati negli Stati membri prima della sua introduzione dovevano essere notificati sul portale. Al momento della notifica occorre allegare le informazioni sulla composizione del prodotto, nonché la sua etichettatura e una fotografia della confezione del cosmetico. È importante sapere che questo meccanismo di controllo, concepito in particolare per gestire in modo rapido ed efficace eventuali intossicazioni legate all’uso di un prodotto, coinvolge la «persona responsabile» del prodotto e il «distributore». Vediamo che cosa li distingue e perché entrambi sono soggetti all’obbligo di notificare la commercializzazione del cosmetico al CPNP.
Chi è la persona responsabile?
La persona responsabile del prodotto cosmetico è la persona fisica o giuridica incaricata di garantire il rispetto degli obblighi previsti. Quando il prodotto è fabbricato in Europa, la stessa impresa fabbricante agisce in qualità di persona responsabile e garantisce il rispetto delle norme. Quando invece il prodotto cosmetico è fabbricato al di fuori dell’Unione europea, deve essere designata una persona responsabile all’interno dell’UE. In questo caso, possono essere responsabili altre due persone: chi importa il prodotto nell’Unione europea, oppure chi distribuisce tale prodotto importato nell’UE.
Che cosa si intende per distributore?
Il distributore è la persona responsabile della commercializzazione di un prodotto in un determinato Paese dell’UE, ma fabbricato in un altro Paese dell’Unione europea. In questo caso, la persona incaricata di commercializzare il prodotto nel Paese è il distributore. Sono distributori coloro che commercializzano un cosmetico già immesso sul mercato in un altro Stato membro e che traducono o modificano la sua etichettatura al fine di rispettare la legislazione nazionale. Anch’essi hanno l’obbligo di notificare alla Commissione europea l’esistenza del prodotto in questione.
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