Il Ministero della Salute pubblica il progetto di Real Decreto sulla cannabis medica
Oggi l’Agenzia spagnola dei medicinali e dei dispositivi sanitari ha reso pubblico il progetto di Real Decreto che stabilisce le condizioni di preparazione e dispensazione delle preparazioni magistrali standardizzate a base di cannabis. Il testo è attualmente sottoposto alla procedura di audizione e informazione pubblica.
Questo Real Decreto era molto atteso da quando, nella precedente legislatura, era stata istituita in seno alla commissione Sanità una sottocommissione specifica sulla cannabis medica. Tale sottocommissione ha prodotto una relazione conclusiva, successivamente sottoposta a un periodo di osservazioni. Sei mesi dopo la chiusura di tale periodo, l’Agenzia ha finalmente pubblicato il Real Decreto, precisando perché accoglieva o meno le conclusioni della relazione alla luce dei contributi di privati, imprese e organizzazioni. Parallelamente al Real Decreto, l’Agenzia ha pubblicato un protocollo che stabilisce le regole da seguire per presentare all’AEMPS la registrazione delle preparazioni standardizzate di cannabis derivanti dal Real Decreto pubblicato oggi. Aggiornamento: il Real Decreto definitivo sulla cannabis medica è stato approvato nell’ottobre 2025.
Contenuto del decreto sulla cannabis medica del Ministero della Salute
Il Real Decreto disciplina le condizioni di preparazione e dispensazione delle preparazioni magistrali standardizzate a base di cannabis in Spagna e stabilisce un quadro normativo chiaro per l’uso medico della cannabis. Il testo si inserisce nella legislazione spagnola e rispetta i trattati internazionali di controllo degli stupefacenti di cui la Spagna è parte, come la Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961. Ciò significa che la cannabis può essere fabbricata, distribuita e utilizzata esclusivamente a fini medici e scientifici.
La cannabis contiene diversi composti, in particolare il tetraidrocannabinolo (THC), principale componente psicoattivo, e il cannabidiolo (CBD), considerato privo di effetti psicotropi. Secondo i dati scientifici attuali, le principali indicazioni terapeutiche della cannabis meglio documentate sono la spasticità dovuta alla sclerosi multipla, le forme gravi di epilessia refrattaria, la nausea e il vomito associati alla chemioterapia e il dolore cronico refrattario ad altri trattamenti. Per le prime tre indicazioni esistono medicinali autorizzati contenenti THC e/o CBD, ma non per il dolore cronico in Spagna.
Il Real Decreto dà seguito alla raccomandazione della sottocommissione del Congresso dei Deputati istituita nel maggio 2021 per studiare la regolamentazione della cannabis medica. La sottocommissione ha concluso che l’uso di preparazioni a base di cannabis potrebbe essere benefico per alcuni pazienti quando i trattamenti disponibili non risultano efficaci. Il decreto stabilisce un quadro giuridico per la disponibilità di tali preparazioni, garantendo una composizione standardizzata e controllata, essenziale per assicurarne il dosaggio e la stabilità.
Le preparazioni magistrali standardizzate sono iscritte nel Formulario nazionale, il che garantisce l’uniformità della loro preparazione, dispensazione e utilizzo. Le preparazioni vengono così elaborate con ingredienti di qualità controllata, sotto la supervisione dei farmacisti dei servizi di farmacia ospedaliera. L’iscrizione nel Formulario nazionale implica una definizione precisa della loro composizione, il che favorisce un uso sicuro ed efficace quando altre terapie hanno fallito.
Il decreto istituisce inoltre un registro delle preparazioni standardizzate di cannabis presso l’Agenzia spagnola dei medicinali e dei dispositivi sanitari (AEMPS), che consente di controllare la tracciabilità di questi prodotti e di garantirne la qualità. Per iscrivere una preparazione in tale registro, i laboratori farmaceutici devono presentare una documentazione dettagliata e rispettare le norme di fabbricazione e distribuzione vigenti nell’Unione europea.
Ambito di applicazione del Real Decreto sulla cannabis medica
L’ambito di applicazione del decreto è limitato alle preparazioni magistrali standardizzate di cannabis con composizione definita in THC e/o CBD, con esclusione dei medicinali di produzione industriale e dei cannabinoidi di sintesi. Inoltre, le preparazioni con un tenore di THC pari o superiore allo 0,2 % in peso sono considerate psicotrope e sono soggette a controlli più rigorosi, conformemente alla normativa specifica sulle sostanze psicotrope in Spagna.
L’articolo 3 del decreto stabilisce che la cannabis, indipendentemente dal suo contenuto di cannabinoidi, è uno stupefacente ai sensi della legge 17/1967 e della Convenzione unica del 1961, ed è soggetta alle restrizioni e alle misure di controllo ivi previste. I laboratori autorizzati a fabbricare tali preparazioni devono rispettare le buone pratiche di fabbricazione dell’Unione europea e garantire la qualità degli ingredienti. La catena di approvvigionamento deve essere sottoposta a audit periodici per assicurare che i materiali provengano da fonti lecite e rispettino la normativa applicabile. I laboratori potranno fornire tali preparazioni esclusivamente ai servizi di farmacia ospedaliera o per l’esportazione, e dovranno ottenere la relativa autorizzazione qualora la preparazione contenga THC in livelli considerati psicotropi.
L’articolo 4 prevede che la monografia del Formulario nazionale definisca le condizioni d’uso e le indicazioni terapeutiche di queste preparazioni magistrali. L’AEMPS pubblicherà tale monografia, che comprenderà i requisiti di preparazione e di controllo della qualità applicabili. Per la loro preparazione, le farmacie ospedaliere devono disporre dei mezzi necessari e rispettare le buone pratiche di preparazione.
La prescrizione delle preparazioni standardizzate di cannabis
Il decreto riserva la prescrizione di queste preparazioni ai medici specialisti che seguono pazienti con le indicazioni dettagliate nella monografia del Formulario nazionale, quando i medicinali disponibili non consentono di controllare adeguatamente i sintomi. La prescrizione dovrà essere motivata nella cartella clinica del paziente e il medico prescrittore sarà tenuto a valutare periodicamente l’utilità terapeutica e la sicurezza del trattamento, e a interromperlo se il beneficio è insufficiente o se il rapporto beneficio-rischio è sfavorevole.
La preparazione di queste formule magistrali è riservata ai servizi di farmacia ospedaliera che soddisfano i requisiti stabiliti. Le preparazioni ad alta concentrazione di THC devono essere gestite conformemente alla normativa sul controllo degli psicotropi. La dispensazione ai pazienti avverrà esclusivamente tramite tali servizi di farmacia, con un monitoraggio farmacoterapeutico completo in collaborazione con l’équipe medica.
L’articolo 6 disciplina l’iscrizione delle preparazioni standardizzate di cannabis in un registro specifico gestito dall’AEMPS. L’iscrizione richiede che i laboratori presentino la documentazione corrispondente e rispettino l’intera normativa applicabile. L’agenzia dispone di un termine di sei mesi per pronunciarsi sulle domande di iscrizione, e la mancata risposta equivale a rigetto.
La dispensazione delle preparazioni di cannabis
La dispensazione avverrà unicamente a pazienti ricoverati o ambulatoriali che necessitano di assistenza farmaceutica, al fine di garantire un controllo rigoroso dell’uso di queste preparazioni. La normativa prevede inoltre un sistema di farmacovigilanza: i professionisti sanitari devono segnalare qualsiasi sospetta reazione avversa ai centri regionali competenti.
Registrare una preparazione standardizzata di cannabis presso l’Agenzia spagnola dei medicinali e dei dispositivi sanitari
Come registrare le preparazioni standardizzate di cannabis?
Le informazioni da trasmettere all’Agenzia spagnola dei medicinali e dei dispositivi sanitari per la registrazione delle preparazioni standardizzate di cannabis devono essere corredate dei dati e della documentazione conformi ai seguenti requisiti:
Nella predisposizione del fascicolo di domanda di registrazione, i richiedenti dovranno inoltre tenere conto dei capitoli generali e delle monografie applicabili della Farmacopea europea, nonché delle linee guida specifiche per le sostanze e i preparati vegetali pubblicate dall’Agenzia europea per i medicinali. Ai fini del presente allegato, il termine «estratto» è considerato equivalente al termine « herbal drug extracts», come definito nella Farmacopea europea.
1. Modulo 1: informazioni amministrative
- Il nome e l’indirizzo del richiedente, il nome e l’indirizzo dei fornitori della sostanza vegetale, nonché il nome e l’indirizzo dei fabbricanti e dei siti in cui si svolgono le diverse fasi di fabbricazione dell’estratto o degli estratti standardizzati e della preparazione standardizzata di cannabis, e il relativo controllo.
1.1 Il modulo di registrazione comprenderà:
- L’identificazione della preparazione standardizzata di cannabis mediante il suo nome, il nome della sostanza vegetale (conformemente alla Farmacopea europea) e la definizione dell’estratto o degli estratti (compresi lo stato fisico e il solvente o i solventi di estrazione; trattandosi di estratti standardizzati, devono essere indicati il contenuto di THC e/o CBD e gli eventuali eccipienti; deve essere indicata anche la quantità equivalente di preparato vegetale nativo, sotto forma di intervallo ove opportuno).
1.2 Documentazione integrativa
La domanda sarà corredata dell’ autorizzazione alla fabbricazione e all’importazione del fabbricante o dei fabbricanti della preparazione standardizzata di cannabis. Sarà inoltre allegato l’ultimo certificato di buone pratiche di fabbricazione (GMP) o qualsiasi altra prova di conformità alle GMP (numero di riferimento nella banca dati EudraGMDP).
1.3 Etichettatura proposta
Occorre fornire il testo dell’ etichettatura proposta per il confezionamento primario fornito ai servizi di farmacia ospedaliera.
L’etichettatura di tale confezionamento deve riportare almeno le seguenti informazioni:
- Il nome della preparazione standardizzata di cannabis, nonché il nome della sostanza vegetale (conformemente alla Farmacopea europea) e la definizione dell’estratto o degli estratti (compresi lo stato fisico e il solvente o i solventi di estrazione; trattandosi di estratti standardizzati, devono essere indicati il contenuto di THC e/o CBD e gli eventuali eccipienti; deve essere indicata anche la quantità equivalente di preparato vegetale nativo, sotto forma di intervallo ove opportuno).
- La data di scadenza.
- Le condizioni di conservazione.
2. Modulo 2: informazioni chimiche e farmaceutiche
2.1 Estratto standardizzato di cannabis
2.1.1 Informazioni generali
- Sostanza vegetale: deve essere conforme alla monografia della Farmacopea europea Cannabis flos (3028). Deve essere indicato il chemiotipo.
- Estratto: la denominazione dell’estratto comprenderà il nome scientifico binomiale della pianta (Cannabis sativa L.), il suo chemiotipo, le parti della pianta utilizzate, la definizione dell’estratto, il rapporto tra sostanza vegetale ed estratto e il solvente o i solventi di estrazione. Saranno indicati la forma fisica e il contenuto di componenti con attività terapeutica nota (THC e CBD) e di altri componenti. Ove opportuno, saranno precisati gli eccipienti utilizzati.
2.1.2 Fabbricazione
- Sostanza vegetale: indicare il nome, l’indirizzo e la responsabilità di ciascun fornitore, compresi i subappaltatori, nonché ciascun sito o impianto proposto per la produzione/raccolta e il controllo della sostanza vegetale. Deve essere confermato che la sostanza vegetale rispetta le buone pratiche agricole e di raccolta per le materie prime di origine vegetale.
- Estratto: indicare il nome, l’indirizzo e la responsabilità di ciascun fabbricante, compresi i subappaltatori, nonché ciascun sito o impianto di fabbricazione proposto per la fabbricazione e il controllo dell’estratto.
- Sostanza vegetale: per ciascun produttore, fornire le informazioni che consentano di descrivere correttamente la produzione e la raccolta delle piante, comprese l’origine geografica, le condizioni di coltivazione, i trattamenti prima e dopo la raccolta, le condizioni di essiccazione e di conservazione, nonché la dimensione dei lotti.
- Estratto: presentare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo di fabbricazione, con un diagramma di flusso. Indicare in che modo l’estratto viene standardizzato al contenuto dichiarato di THC/CBD e, se per tale standardizzazione vengono utilizzati eccipienti, la quantità che può essere aggiunta. Indicare la dimensione dei lotti.
- Sostanza vegetale: non applicabile.
- Estratto: presentare l’elenco di tutti i materiali utilizzati per fabbricare l’estratto (sostanza vegetale, solventi e reagenti, nonché gli eventuali eccipienti), precisando la fase del processo in cui ciascuno viene utilizzato. Fornire inoltre informazioni sulla qualità e sul controllo di tali materiali, che devono rispettare i requisiti delle monografie applicabili della Farmacopea europea.
- Sostanza vegetale: non applicabile.
- Estratto: presentare informazioni sulle fasi critiche. Fornire informazioni sulla qualità e sul controllo degli intermedi del processo, ove opportuno.
Sostanza vegetale: non applicabile.
Estratto: presentare i dati di convalida del processo di fabbricazione.
Presentare una breve sintesi.
2.1.3 Caratterizzazione
- Sostanza vegetale: presentare informazioni sulla caratterizzazione botanica, macroscopica, microscopica e fitochimica.
- Estratto: presentare informazioni sulla caratterizzazione fitochimica e chimico-fisica.
- Sostanza vegetale: devono essere indicati i potenziali contaminanti/impurezze derivanti dalla coltivazione della sostanza vegetale e dai trattamenti successivi alla raccolta (residui di pesticidi e fumiganti, metalli tossici, aflatossine, ecc.) e ne deve essere descritta l’origine.
- Estratto: devono essere indicati i potenziali contaminanti/impurezze dell’estratto e ne deve essere descritta l’origine.
2.1.4 Controllo della sostanza attiva
- Sostanza vegetale: presentare informazioni dettagliate sulle specifiche utilizzate per il controllo della sostanza vegetale, che deve essere conforme alla monografia della Farmacopea europea Cannabis flos (3028) nonché alla monografia generale applicabile (Herbal drugs, 1433).
- Estratto: presentare informazioni dettagliate sulle specifiche utilizzate per il controllo dell’estratto. Tali specifiche saranno stabilite conformemente alle linee guida europee applicabili o alla monografia specifica della Farmacopea europea, se esistente.
Le procedure analitiche utilizzate per il controllo sia della sostanza vegetale sia dell’estratto devono essere descritte in modo sufficientemente dettagliato da poter essere riprodotte nelle prove effettuate su richiesta dell’autorità competente. Per le procedure di prova riportate nella Farmacopea europea, tale descrizione può essere sostituita dal riferimento alla monografia o alle monografie e al capitolo o ai capitoli generali corrispondenti.
Fornire i risultati della convalida delle procedure analitiche utilizzate per il controllo della sostanza vegetale e dell’estratto, ove opportuno.
Presentare i risultati delle analisi di lotti rappresentativi, sia per la sostanza vegetale sia per l’estratto.
Giustificare le specifiche della sostanza vegetale, ove opportuno, e quelle dell’estratto.
Identificare e descrivere in dettaglio gli standard e i materiali di riferimento utilizzati per il controllo della sostanza vegetale e dell’estratto. Ove disponibili, utilizzare gli standard di riferimento della Farmacopea europea.
Presentare, sia per la sostanza vegetale sia per l’estratto, la descrizione del confezionamento e del sistema di chiusura e le relative specifiche. Essi devono essere conformi alla legislazione europea sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o ai capitoli generali applicabili della Farmacopea europea.
2.1.5 Stabilità
Presentare le informazioni sugli studi di stabilità effettuati e sulle relative conclusioni (periodo di ricontrollo o periodo di validità e condizioni di conservazione). In assenza di tali studi, e quindi quando non è stato fissato alcun periodo di ricontrollo né alcun periodo di validità per la sostanza vegetale e/o l’estratto, questi dovranno essere conformi alle specifiche immediatamente prima del loro utilizzo.
2.2 Preparazione standardizzata di cannabis
Se la preparazione standardizzata di cannabis contiene più estratti standardizzati, le informazioni di cui sopra saranno presentate per ciascuno di essi.
2.2.1 Descrizione e composizione della miscela di estratti standardizzati e/o delle loro diluizioni
Specificare la composizione completa della preparazione, compresi tutti gli estratti standardizzati e tutte le diluizioni utilizzati.
2.2.2 Fabbricazione della miscela di estratti standardizzati e/o delle loro diluizioni
- Fabbricanti coinvolti nel processo: fornire informazioni su tutti i fabbricanti coinvolti nel processo.
- Formula del lotto: fornire la formula dettagliata del lotto nella dimensione proposta.
- Descrizione del processo di fabbricazione e dei controlli in corso di fabbricazione: descrivere in dettaglio il processo di fabbricazione e i controlli effettuati durante lo stesso.
2.2.3 Controllo degli eccipienti
Fornire informazioni sulla qualità e sul controllo degli eccipienti, se necessario.
2.2.4 Controllo della miscela di estratti standardizzati e/o delle loro diluizioni
Quando il processo di fabbricazione della preparazione standardizzata di cannabis comprende la miscelazione di diversi estratti standardizzati e/o delle loro diluizioni, dovranno essere presentate anche le seguenti informazioni:
Presentare informazioni dettagliate sulle specifiche utilizzate per il suo controllo.
Le procedure analitiche utilizzate per il controllo devono essere descritte in modo sufficientemente dettagliato da poter essere riprodotte nelle prove effettuate su richiesta dell’autorità competente. Per le procedure di prova riportate nella Farmacopea europea, tale descrizione può essere sostituita dal riferimento alla monografia o alle monografie e al capitolo o ai capitoli generali corrispondenti.
Fornire i risultati della convalida delle procedure analitiche utilizzate per il suo controllo.
Presentare i risultati delle analisi di lotti rappresentativi.
Giustificare le specifiche proposte.
2.2.5 Standard o materiali di riferimento
Identificare e descrivere in dettaglio gli standard e i materiali di riferimento utilizzati per il suo controllo, se diversi da quelli utilizzati per il controllo dell’estratto.
2.2.6 Materiale di confezionamento
Presentare la descrizione del confezionamento e del sistema di chiusura e le relative specifiche. Essi devono essere conformi alla legislazione europea sui materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari o ai capitoli generali applicabili della Farmacopea europea.
2.2.7 Stabilità
Includere informazioni sugli studi effettuati e sulle relative conclusioni (periodo di validità e condizioni di conservazione).
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